domenica 7 giugno 2009

I QUESITI E LE RISPOSTE DELL’ING MANNELLI

Domanda n° 121

A proposito della domanda 120 francamente non ho capito perchè avendo un lavoratore dipendente, non deve essere redatto il DVR, (autocertificazione intendo). Il resto mi è chiaro.

Risposta 21/7/2016

Perchè l'art 3 comma 9 sottoriportato del D. Lgs. 81/08 stabilisce i limiti di applicazione del decreto per i portieri e il DVR è escluso.

9. ....., ..... ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

Domanda n° 120

In un condominio con lavoratore dipendente (es. portiere), l'amministratore redige il DVR. Se vi è la piscina, e la pulizia della stessa la vuole fare un condomino, la può fare? Se questi durante tale operazione ha un infortunio, l'amministratore ne risponde?

Risposta 21/7/2016

L'amministratore se redige un DVR fa qualcosa che non è obbligatorio. Qualsiasi lavoro fatto per il condominio cade nella responsabilità dell'amministratore che dovrà rispondere di innfortuni capitati ai lavoratori anche se volontari. L'unico modo per non pagare conseguenze penali e civili è affermate che il lavoro è stato fatto ad insaputa dell'amministratore, sperando che questa tesi regga in Tribunale


Domanda n° 119

Per il periodo previsto per le visite mediche ai dipendenti delle varie attività bisogna fare riferimento all'allegato del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 ?

Risposta 21/7/2016

No, il DPR 303/56 è stato quasi completamente abolito. rimane in piedi un solo articolo. occorre fare riferimento al D. Lgs. 81/08 e, se non è èrecistao niente ne decreto, a quanto dice il medico compe3tente.

Domanda n° 118

Gent. mo Ing. Mannelli,
relativamente alla nomina del RSPP, essa è un obbligo (non delegabile) del datore di lavoro che, il D. Lgs. 81/08 definisce come "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o chi ha la responsabilità dell?organizzazione dove opera il lavoratore. Ciò premesso, nel caso di lavoratore autonomo desumo che questi non debba nominare (o autonominarsi) RSPP. Chiedo una sua opinione a riguardo.
Grazie.

Risposta 21/7/2016

Il lavoratore autonomo ha solo l'obbligo di usare DPI e macchine conformi all'allegato III del D. Lgfs. 81/08

Domanda n° 117

Egr.Ing.Mannelli volevo chiederle un chiarimento sulla data certa. Se un'impresa,senza dipendenti(senza DVR),ha assunto 2 persone prima del 16/05/09,es.il 14/05/09,che però iniziano a lavorare dopo il 16/05/09,es. il 20/05/09,con obbligo di DVR,come ci si deve comportare con la data certa? Va messa sul DVR il 20/05/09 o andava messa comunque entro il 16/05/09 sul DVR che doveva essere già pronto?

Risposta 21/7/2016


la data certa va messa entro 90  giorni dall'inizio della attività
art. 28 comma 3

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. 

Domanda n° 116

Nei DVR fatti dopo il 16/05/09 vanno già inseriti i rischi da stress lavoro-correlato?

Domanda n° 115

vorrei sapere se nel P.O.S. dovranno essere descritte tutte le fasi di cantiere già presenti nel P.S.C. o ci si può limitare a quelle in variante.


Risposta 21/7/2016


nel POS va messo tutto quello che si prevede di fare nel cantiere


Domanda n° 114

In un impresa edile S.n.c. in cui vi è un legale rappresentante e un socio lavoratore e non vi sono altri dipendenti, è obbligatoria la nomina del RLS?Se no, quali sono gli adempimenti da adottare?


Risposta21/7/2016

La nomina del RLS non è mai obbligatoria  e se non c'è non occorre far niente.


Domanda n° 113

Gentile Ing. Mannelli,
è possibile per gli rspp tenere corsi antincendio per aziende a rischio basso o medio e comunque quando non è prevista l'idoneità tecnica dei vv.ff.

Domanda n° 112

Gentile Ing. Mannelli,
vorrei sapere come si devono comportare in base al t.u. sicurezza sul lavoro i componenti di uno studio associato di professionisti senza dipendenti.
Grazie mille per l'aiuto che ci fornisce con questo sito

Domanda n° 111

Nel caso di scuola dell'infanzia paritaria gestita da suore e con consiglio di amministrazione, dove vi sono due suore regolarmente assunte dall'istituto che svolgono mansioni di docente, è necessario redigere il DVR e la nomina del RSL entro il 15.5.2009 ? Grazie anticipatamente per la sua risposta al quesito.

Domanda n° 110

La figura del Vescovo può essere interpretata come datore di lavoro se ha assunto alcuni lavoratori come collaboratori domestici (continuativi) e ci sono alcuni professionisti esterni che prestano la loro opera come convenzionati presso i locali della curia?
E' soggetta quindi questa attività... alla stesura di un DVR?

Domanda n° 109

Chiedo la corretta interpretazione da attribuire a"case di cura" di cui alla lett. l),allegato IX DM10/03/98,ai fini della formazione antincendio.Nello specifico un ambulatorio di dialisi,dove i pazienti non sono degenti ma vengono trattati in giornata e rientrano a casa,è da considerarsi casa di cura e quindi attività ad alto rischio o rischio medio o basso in funzione della scarsa possibilità di sviluppo e propagazione? Grazie e saluti.

Domanda n° 108

Ill.mo Ing. Sono datore di lavoro di due imprese di costruzioni con 3 operai cadauno, spesso gli operai lavorano insieme. Quanti RLS devo nominare?? grazie mille.

Domanda n° 107

Egr.ing.Mannelli un ingegnere stà preparando qualche d.v.r. ed alcune aziende in data 16 maggio non hanno rspp, ma a breve, lo faranno, l'ingegnere può farsi fare la lettera d'incarico dall'azienda e appena il titolare fà il corso lasciare l'incarico? una macelleria o un negozio di frutta sono obbligati a fare il d.v.r.?

Domanda n° 106

Salve, volevo sapere se la data certa da mettere dul d.v.r. significa mettere il timbro postale solo sulla copertina oppure su tutte le pagine. Grazie

Domanda n° 105

Egr.ing. Mannelli ho il seguente quesito da porLe: come vengono ocomputati i lavoratori con contratto co.co.pro. che lavorano solo per alcuni mesi dell'anno hai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08? Ad esempio in un'attività con 16 lavoratori di cui 12 co.co.pro. (contratto a 6 mesi) devo procedere a mettere in atto tutti gli adempimenti previsti per attività con più di 10 dipendenti? La ringrazio anticipatamente.

Domanda n° 104

1. in una società, l'assemblea dei soci può nominare un socio quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e conferirgli tutti i poteri ed obblighi?
2. se al 31.12.2008 l'azienda non aveva il RLS deve lo stesso comunicarne l'assenza all'INAIL entro il 16/05/2009?
La ringrazio per l'attenzione ed il tempo concessomi.

Domanda n° 103

Egr. ing. Mannelli, vorrei porLe i seguenti quesiti: in caso di lavoratori CO.CO.PRO. cosa si intende precisamente per "...attività svolta in forma esclusiva a favore del committente" (art. 4 c.1 let. L D.Lgs. 81/08)? Inoltre, il lavoratore CO.CO.PRO. deve partecipare alla elezione del RLS anche se dopo qualche mese non è più presente in azienda (scadenza contratto dopo 6 mesi)? Grazie.

Domanda n° 102

Nel caso in cui un'azienda non avesse necessità di eleggere l'RLS deve comunque fare una comunicazione?
L'RLS deve essere formato già al 16/05/2009?

Domanda n° 101

Egr. Ing. potrebbe essere cortese e sintetizzare a quali adempimenti deve soggiacere un semplice professionista con un dipendente impiegato che fa uso di computer e calcolatrice, per essere in regola con le norme dettate dal Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e per la prossima scadenza del 16/50/2009? Dai consulenti del lavoro se ne sentono di tutti i colori. Grazie

Domanda n° 100

Prof. Mannelli le vorrei chiedere:
in precedenza abbiamo detto che se una ditta risulta con lo stesso nome però ha due sedi staccate si fa un solo documento, si elegge un solo RLS, si fa un solo registro infortuni.
1)Il dubbio è, che nel momento in cui si fa o l'autocertificazione o il DVR, si fanno due copie, una per sede con due date certe, per far si che ogni singolo documento sia presente in azienda (con data certa).
2)invece per un'attività commerciale di moto dove sopra vi è la vendita poi si esce si fa una discesa e sotto il locale per lavendita vi è l'officina ne basta uno tanto è come se fosse lo srtesso stabilimento

Domanda n°99

Mi scusi ho letto che la nomina del RLS va fatto via internet sul portale dell'INAIL, ma nel caso in cui il datore di lavoro svolge il compito di RSSP non è più ncessaria la comunicazione all'INAIL e ASL competenti? Grazie

Domanda n°98

Gent.mo Ing. Mannelli, riguardo "l'obbligatorietà" della comunicazione all'INAIL dell'RLS entro il 16/05/2009 vorrei porre tre casi pratici di aziende.
1) D.L. di azienda con un solo dipendente
2) D.L. di azienda con due o più dipendenti
3) Azienda costituita da due soci lavoratori ed un dipendente.
Cosa devono comunicare questi tre D.L. all'INAIL entro il 16/05/2009?

Domanda n°97

Egregio ing. Mannelli, volevo chiederle se per un piccolo negozio di alimentari, in cui lavorano un collaboratore familiare e un lavoratore, è necessaria la nomina del RLS.

Domanda n°96

Dopo aver effettuato il corso di formazione per Rspp del macrosettore B8 e B9, posso assumere la Responsabilità per una casa di riposo oppure è necessario il modulo B7?

Domanda n°95

Il proprietario di un negozio di abbigliamento senza dipendenti deve prendere un tirocinante per due mesi. In funzione di tale "utilizzo" è tenuto a redigere il documento di valutazione (oppure l'autocertificazione) e a frequentare il corso per Rspp Datore di lavoro ecc. ecc. oppure, il tirocinante non viene considerato nel computo dei lavoratori (Art.4 c.1 lett.b) e pertanto non scattano questi obblighi per il datore di lavoro?
Saluti.

Domanda n°94

Salve, vorrei sapere a chi è demandata l'attività di vigilanza nelle cave a cielo aperto.
So che lo Stato demanda il controllo agli enti locali con il supporto delle ASL, ma in basilicata o più in particolare nella provincia di Potenza chi esplica effettivamente il controllo?
Grazie

Domanda n°93

Se un lavoratore è assunto come autista (pat. B) consegna pacchi, il medico competente durante la visita di idoineità deve fare al lavoratore anche l'antidopping?

Domanda n°92

Egr. Ing. Mannelli, volevo sapere se per un ascensore esterno ad un fabbricato (fondazione in c.a. ed elevazione in acciaio e vetro), a fine lavori e prima della messa in servizio al pubblico, sia necessaria la certificazione di qualche ente competente (ispesl, asl,...).Grazie e cordiali saluti.

Domanda n°91

Egr. Ing. Mannelli, nel caso in cui ho un impianto elettrico realizzato nel 2004 a servizio di un locale che prima era abitazione e che oggi diverrà, a tutti gli effetti, un luogo di lavoro (ufficio), quali verifiche devo fare e quale documentazione devo inoltrare ad ASL ed ISPESL? Vorrei precisare che non si dispone di documentazione di progetto ma solo di una dichiarazione di conformià fatta ai sensi della vecchia 46/90. Grazie

Domanda n°90

Gentile Ing. Mannelli, il medico competente di in azienda può tenere i corsi per il primo soccorso?
deve rilasciare un attestato?
I lavoratori così formati possono poi essere addetti al primo soccorso?
Grazie per il supporto che dà a tutti noi operatori nel settore.

Domanda n°89

Egregio INGEGNERE, in una snc in cui un socio è legale rappresentante ed un altro inquadrato come socio lavoratore, è necessario nominare il RLS? Grazie.

Domanda n°88

Sono un suo discente dei corsi all''ordine degli ingegneri vorrei sapere se per un piccolo gruppo elettrogeno potenza 1,5 KW è sempre necessaria la messa a terra o esistono quadri elettrici che consentono di ometterla, questo poichè lavorando su ponti di autostrada non esiste la possibilità di eseguirla. Saluti

Domanda n°87

Vorrei sapere se l'amministratore di condominio che risulta datore di lavoro, poichè ha alle sue dipendenze un portiere, deve fare il corso per RSPP di 16 ore o mod. A e C. Nel caso di 16 ore, lo stesso può essere valido anche per altri incarichi per condomini diversi?
Mille grazie

Domanda n°86

In una P.A il DVR deve essere unico per tutte le attività svolte dai dipendenti (lavoro in ufficio, serv. trasp. alunni, racc. rifiuti,ecc ) oppure ne va fatto uno per ogni attività svolta e per ogni sede in cui sono dislocati gli uffici?

Per i dipendenti a tempo det. (es forestali) va redatto un DVR diverso da quello relativo alla sede degli uffici oppure al momento dell'assunzione va aggiornato il DVR gia redatto?

Domanda n°85

Gent. mo Ing. Mannelli,alla domanda n. 69 in merito all'esonero dai moduli A e B per corsi per RSPP per i laureati vecchio ordinamento in ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, mi pare di capire che l'esonero c'è per il modulo A ma che è preferibile conseguire l'attestato relativo al modulo B.

Domanda n°84

In un cantiere la responsabilità del controllo sull'installazione dei ponteggi grava sul direttore dei lavori o sul coordinatore per l'esecuzione? Se quindi parti del ponteggio non sono a norma eventuali sanzioni vengono fatte al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza?
Grazie e cordiali saluti.


Domanda n°83

Egregio Prof. Mannelli ho avuto modo di conoscerla ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza 494-626 previsti dal D.Lgs 81/08 e organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza. Avrei un quesito ad porle:
L'impresa con cui lavoro, saltuariamente effettua delle lavorazioni in quota, volevo sapere se come previsto dal DPR n° 547/55 art. 184 è possibile ed è previsto anche dal D.Lgs 81/08 effettuare dette lavorazioni mediante l'utilizzo di cestelli, omologati, agganciati alle funi di una gru.
Se la risposta è affermativa, quali sono le procedure da porre in atto e a chi bisogna rivolgersi per ottenere le dovute autorizzazioni ?
Certi di una risposta porgo distinti saluti.

Domanda n°82

Egr. Ing. Mannelli, nel caso in cui ho un impianto elettrico realizzato nel 2004 a servizio di un locale che prima era abitazione e che oggi diverrà, a tutti gli effetti, un luogo di lavoro (ufficio), quali verifiche devo fare e quale documentazione devo inoltrare ad ASL ed ISPESL? Vorrei precisare che non si dispone di documentazione di progetto ma solo di una dichiarazione di conformià fatta ai sensi della vecchia 46/90. Grazie

Domanda n°81

Mi scusi per le solite domande ma mi sono di grande aiuto:
officina meccanica a gestione familiare (3 soci) con un dipendente, marito di un socio ma che per motivi fiscali è stato assunto come se non fosse un coniuge (non ho ben capito la cosa):
1)è necessaria la valutazione e tutto il resto o vale l'art. 21 facendo risultare il tutto a gestione familiare?
2) è necessaria la valutazione del rumore e far fare delle verifiche dall'ARPAB? grazie


Domanda n°80

Egregio Ing.Mannelli,

Volevo chiederLe, cortesemente, alcuni chiarimenti in merito agli obblighi sulla sicurezza a cui deve adempiere un lavoratore autonomo per entrare in un cantiere edile.

1) Dal momento che non è obbligato a produrre il POS e diversi CE non lo fanno entrare in cantiere perchè non ha redatto il POS, Le chiedo se per essere ammesso in cantiere può produrre qualche documento per evidenziare i rischi che introdurrebbe in cantiere e se si quali sono i contenuti che deve possedere un tale documento. In che modo in sostanza Le chiedo, il lavoratore autonomo può farsi ammettere in cantiere.

2) Come deve comportarsi il CE nei confronti del DUVRI se il lavoratore autonomo viene chiamato dalla committenza in cantiere molto tempo dopo la stipula del contratto per cui i rischi interferenti non sono stati valutati nel DUVRI allegato al contratto d'appalto?

La ringrazio in anticipo per la competente risposta che saprà darmi e nell'attesa Le invio Distinti Saluti.

Domanda n°79

Gentile ing.,una cooperativa sociale si è aggiudicata l'appalto della pulizia di immobili comunali, nonché la gestione di parcheggi comunali a raso e delle attività di bonifica ambientale. Alla ditta è stato chiesto il DVR. Il personale presta servizio presso le sedi comunali in numero da 2 a 6 persone (divisi su turni) e presso la sede legale presta servizio solo il DL .Le chiedo se è possibile procedere alla redazione di autocertificazione ex art.29 oppure occorre redigere informa scritta il DVR?

Domanda n°78

Gentile Ing. Mannelli, vorrei sapere se si applica il d.lgl 81/08 ad una srl composta da 2 soci (entrambi amministratori con compenso, inquadrati come co.co.co) che come attività assembla, installa e fa manutenzione di centrali meteo.
Tale lavoro è svolto tramite gli stessi soci e senza dipendenti.
I soci lavorano singolarmente in 2 laboratori (uffici) in 2 diverse città; lavorano insieme dove vanno o sono istallate le centrali.


Domanda n°77

riguardo al quesito 76 se nell'azienda familiare dovesse subbentrare un dipendente esterno cosa succede???

Domanda n°76

Salve, scusi per la domanda un po' stupida ma non mi è chiara una cosa: in una officina a gestione famigliare con tre soci di dui due lavoratori e un dipendente è necessario fare il dvr, nominare il responsabile dei lavoratori, corso di formazione........ecc..... ?grazie


Domanda n°75

salve, ho l'attestato di frequenza al corso 494/96 conseguito nell'anno 2000, cosa devo fare per il D.L. 81/2008?

Domanda n°74

Art.90 comma 9 lett. a.b.c -D.Lgs.81/2008: Qual è l'amministrazione competente per la trasmissione degli atti in oggetto?


Domanda n°73

Una P.A. deve redigere il DUVRI per un appalto di pulizia uffici. E’ prevista una volta all’anno la pulizia delle facciate esterne delle vetrate continue. Non è possibile utilizzare la piattaforma aerea. E’ necessario ricorrere al noleggio di trabatelli. Il nolo è da considerare costo della sicurezza non soggetto a ribasso?

Domanda n°72

Per lavori di rifacimento intonaco esterno di un fabbricato è necessario redigere (ex P.O.S.) ed inoltre se è necessario l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione?

Domanda n°71

Se a seguito di una ispezione dalla USL relativa al luogo di lavoro e ne consegue verbale, salvo verificare, nel merito, la giustificazione della sanzione, il D.L. qualora risultasse assolto, come può chiedere i danni alla azienda USL?

Domanda n°70


Illustrissimo Ingegnere, dovendo fare il coordinatore in fase di esecuzione di un lavoro pubblico, progettato nel 2007 ed appaltato nel 2008, devo aggiornare il PSC al D. lgs 81/2008 ??


Domanda n°69

Egregio ing. avrei due quesiti per lei:
1) Ho frequentato sia il corso per la sicurezza nei cantieri D.lgs 494/96 (e successivo aggiornamento di 8 ore ai sensi del d.lgs 81/08) che il Modulo C del Corso RSPP, posso provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori dell'azienda presso cui lavoro?
2) Con i miei requisiti e la laurea in ingegneria ambientale vecchio ordinamento, sono esonerato dai moduli A e B del corso per RSPP. ?

Domanda n°68

Carissimo ing. Mannelli, volevo chiederle se è sempre necessario installare l'impianto di messa a terra dei ponteggi o se ci sono casi in cui si può evitare. Grazie anticipatamente per la cortese risposta.


Domanda n°67

Il Dirigente Scolastico deve richiedere all'ente proprietario il DUVRI in caso di ditta esterna con cantiere nella sua scuola, o non è necessario?


Domanda n°66

Egregio Ingegnere, una Comunità Montana che avvia al lavoro oltre 200 lavoratori forestali a tempo determinato che effettuano mediamente nell'arco dell'anno solare fra le 100 e le 120 giornate lavorative la figura del datore di lavoro può coincidere con quella del RSPP.
Grazie

Domanda n°65

Una azienda privata multiservizi con più servizi comunali affidati (manut. illuminazione pub.,raccolta rifiuti,serv. cimiteriali, farmacia..), deve redigere uno o più dvr? e dove va conservato?
per queste attività come definire il luogo di lavoro? Egregio Ingegnere, una Comunità Montana che avvia al lavoro oltre 200 lavoratori forestali a tempo determinato che effettuano mediamente nell'arco dell'anno solare fra le 100 e le 120 giornate lavorative la figura del datore di lavoro può coincidere con quella del RSPP.
Grazie


QUESITI 2008


Domanda n°64

Quesiti:
1°) un' azien. agric. vivaistica con + di 10 dipend., tutti a tempo determinato, può svolgere il datore di lavoro i compiti di RSPP ?
L'allegato II del TUS non è molto chiaro, al punto specifico vi è una postilla....(2) la quale non viene riportata a fine pagina.
2°) Il DVR deve avere data certa,una azienda che ha già redatto tale documento come deve comportarsi in tal merito?

Domanda n°63

Egregio Ing. Mannelli,
le volevo porre un quesito che riguarda la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. Secondo quanto espresso dagli art. 90-91-92 del Decreto 81/08, si evince che tali incarichi devono essere affidati in caso della presenza in cantiere di due o più imprese e nel caso di lavori autorizzati tramite permesso a costruire.
Nel mio caso gli interventi saranno autorizzati tramite DIA ed i lavori verranno eseguiti da tre lavoratori autonomi. Devo redigere il piano di sicurezza e coordinamento? La ringranzio sin da ora se vorrà darmi una delucidazione.

Domanda n°62

Egregio Ingegnere, per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti (anche di uno solo) dal 01/01/2009:
1) se volessero autocertificare la valutazione dei rischi, devono effettuarla entro tale data, pur avendo un DVR ai sensi della 626?;
2) devono aver gia comunicato all'INAIL la figura del RSL, e se non viene designato o eletto?
3)si puo designare o eleggere un RSL senza che abbia frequentato il corso di 32 h?
Grazie

Domanda n°61

Vi scrive l’Ing. ……………. (albergatore del Pollino )

Avendo sostenuto l’idoneità modulo C/626 ed essendo in possesso di laurea in ingegneria di primo livello (triennale) vorrei sapere se ho concluso il quadro formativo in riferimento alla 626 nel senso che è giusto ritenermi esentato dal modulo A e B per il tipo di laurea e quindi con il modulo C e successivo aggiornamento decreto 81, a tutt’oggi non devo seguire nessun altro corso?

Posso quindi ritenermi abilitato alla figura dell’RSPP sia presso le strutture ricettive che presso qualsiasi altra azienda in cui sia prevista tale figura?

Posso redigere il piano per le aziende, quindi sono abilitato alla firma di tale piano?

Domanda n°60

Egregio Ingegner Mannelli,
sono un Suo ex allievo e vorrei porLE i seguente quesito:
Quali sono gli adempimenti che un amministratore di condominio deve fare sia in presenza che in assenza del portiere in base al nuovo Testo Unico.
Se è possibile sapere quello che deve essere fatto per legge e quello che invece sia opportuno fare, visto che in passato il Ministero ha fortemente consigliato la verifica ai sensi del DPR 462 (anche senza portiere) nonostante alla lettera il campo di applicazione è solo per dipendenti.
Grazie ma in questo periodo dove ognuno spara cose diverse a riguardo vorrei un parere autorevole.

Domanda n°59

In esito alla Sua nota inviatami in data 02/12/2008 Le specifico che si tratta di un Condomino già in essere dal 2005 con 12 condomini (quattro piani + mansarda). Ora, l'amministratore, per il 05/12/2008, ha convocato un'assemblea straordinaria con ordine del giorno il DUVRI quello che vorrei capire e sapere con certezza è:
- se c'è un obbligo da parte del condominio che ha solo un'impresa di pulizie e un ditta per la manutenzione dell'ascensore?
- se esiste un tale obbligo a chi spetta la compilazione?
- l'amministratore può chiedere, nell'eventualità di un suo obbligo o dovere nella compilazione o predisposizione, un compenso aggiuntivo a quello già pattuito con il suo preventivo?
Da tenere presente che non esiste un portierato!


Domanda n°58

Egregio Ingegnere,
in una P.A. (Comune e Comunità Montana) devono essere nominati gli addetti alla Gestione delle Emergenze (Primo Soccorso ed Antincendio) ed il RLS? Ai fini dell'Antincendio l'attività svolta dagli Enti è da considerarsi a rischio basso, medio o alto?

Domanda n°57

Egr. Dott. Mannelli,
avrei un paio di domande da porLe riguardante i lavori di ristrutturazione di un edificio privato con presenza di più imprese ed un entità presunta superiore ai 200 uu/gg:

premetto che in tale cantiere il sottoscritto è direttore dei lavori ed è stato normalmente nominato un coordinatore per la sicurezza e redatto il classico PSC;
premetto anche che c'è una impresa principale che ha assolto a tutte le incombenze relative alla sicurezza (POS, Rischi, ecc ecc... carte...carte...carte), e che fortunatamente pare anche sensibile ad assolvere alle "incombenze" quelle serie, che la sicurezza vera, quella fisica, prevede: quelle per esempio per cui "la messa a terra del ponteggio la facciamo anche se non è obbligatoria"!!

Vengo alle domande:
1) le imprese "accessorie" (impiantisti) e quelle subappaltatrici (anche se lavoratori autonomi) quali documenti devono produrre per """stare apposto"""???
2) Posto inoltre che il sottoscritto abbia chiesto loro (verbalmente) di presentare il POS ed il DURC (documenti che io credo siano indispensabili avendo le ditte almeno 1 operaio dipendente ciascuna) e che gli stessi continuano nonostante i miei continui solleciti verbali ad ignorare la richiesta, come potrei comportarmi per cautelare me ed il committente?


Domanda n°56

Egr. ing.
in un'impresa edile, la figura del preposto, è sempre necessaria?
L'amministratore, RSPP, RSL, possono svolgere tale funzione?
Il preposto deve avere la formazione, quale e di quante ore?



Domanda n°55

cosa vuol dire "unico" documento di valutazione dei rischi interferenti?
IL DUVRI è unico rispetto al singolo appalto di servizio o fornitura o lo è rispetto all'unità produttiva?


Domanda n°54

in una P.A. il RUP è stato nominato dal Direttore Generale, mentre la gestione dell'appalto è affidata ad altro dirigente. Quesito:
a) Chi dei due deve essere considerato COMMITTENTE?

Domanda n°53

in un appalto pubblico di servizi di pulizia occorre redigere il DUVRI che deve essere allegato al bando di gara.
Chi deve firmarlo?
deve predisporlo il RSPP o un qualsiasi altro tecnico competente in materia di sicurezza?


Domanda n°52

Egregio ingegnere, deve effettuare misure del gas radon una impresa che esegue lavori di scavo all'aperto e in gallerie, atteso che il dl 241/00 all' art 2 recita"....Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione...." . Se il rischio deve essere valutato quale tecnica di misura consiglia?
La ringrazio

Domanda n°51

Lavoro privato di manutenzione ordinaria e straordinaria (soggetta a DIA).
L’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini/giorno.
Verranno utilizzati dei ponteggi prefabbricati e una piattaforma aerea.
- Il committente ha designato me come coordinatore pur non avendone l’obbligo secondo quanto prescritto dall’art. 90 comma 3 del Dlgs. 81/2008: a questo punto cosa devo fare avendo già accettato l’incarico di coordinatore?


Domanda n°50

Un servizio di manutenzione di software del tipo client-server può essere considerata prestazione di carattere intellettuale anche se svolta presso la sede dell'amministrazione proprietaria del software e, pertanto, non soggetta a redazione del DUVRI?


Domanda n°49

Sono subentrato come coordinatore in fase di esecuzione a lavori iniziati. mi ritrovo un psc e un pos redatti in base alla legge 494 e 528. debbo aggiornare il psc e far aggiornare il pos ai sensi del d. lgs 81/2008 ed in questo caso sospendere il cantiere per un tempo che reputo necessario? o la normativa parte dal 1 gennaio 2009?


Domanda n°48

Sono stato nominato Prog. e D. L. il committente nominerà me come R. L., come viene formulata tale nomina? Inoltre penso che non occorra il coordinatore. perché anche se ci sarà una prima impresa per la demolizione, una seconda per realizzare paratie e sbancamento, infine si allestirà il cantiere definitivo, il tutto avverrà in tempi differenti. Ognuna delle imprese dovrà disporre di un POS? Le responsabilità di R. L. quali saranno?


Domanda n°47

Il D. Lgs. 81/2008 obbliga le imprese esecutrici a trasmettere il POS. Presuppone che la mandataria dell'A.T.I. appaltatrice abbia redatto il suo POS, ma non sembra corra l'obbligo di trasmissione almeno fino a quando la stessa non diventi anche esecutrice. La mandataria ha trasmesso il POS di una delle esecutrici. Deve trasmettere anche il suo? Deve accompagnare il POS della esecutrice con una dichiarazione di congruenza con il proprio?


Domanda n°46

Quali obblighi per la sicurezza esistono per l’amm.re di condominio? credo sia applicabile l'art.26 TUSL, ma…l'informazione di cui al c 1 lett. b è scritta o orale? è un DVR? Si parla di rischi interferenti anche quando esiste una sola impresa nel condominio o è necessaria la pluralità (tra cui la vita normale del condominio)?
E in caso di assunzione diretta di un dipendente?


Domanda n°45

L’art. 8 comm. 11 del D. Lgs 626/1994 imponeva al D. L. di comunicare all’Ispettorato del Lavoro e alle A.S.L. il nominativo della persona designata come R.S.P.P. interno o esterno all’azienda; con il D. Lgs 81/2008 resta comunque a carico del datore di lavoro detta comunicazione?


Domanda n°44

Nella pratica operativa, quali sono le responsabilità di un R.S.P.P.?
In un Ente con più sedi e impianti, si nomina un R.S.P.P. per ciascuna sede o impianto?


Domanda n°43

E’ possibile eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in economia (es. rifacimento manto di copertura....) Nel caso di lavori in economia è necessario redigere il piano di sicurezza?


Domanda n°42

Cosa si può fare se, a seguito di segnalazione effettuata alla A.S.L. competente (con telegramma) in merito alla inosservanza in un cantiere edile delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, questa non provveda a fare un sopralluogo?


Domanda n°41

Quali sono le principali attenzioni che il C.S.P. e il C.S.E. devono avere prima e durante i lavori in cantiere (per non incorrere in facili sanzioni) in base al D. Lgs. 81/2008.



Domanda n°40

Nel caso in cui è stato nominato il capo cantiere "lo stesso è capocantiere in altri cantieri" (il preposto non è stato nominato - Pos 2007). Il capocantiere è anche l'addetto alla gestione dell'emergenza. Di norma non si dovrebbe assentare, nel caso cio’ accadesse cosa dovrei fare per evitare cio’?


Domanda n°39

Lavori di manutenzione ordinaria in un appartamento: pavimenti, etc... + impianto elettrico. Impresa appaltatrice una, ma presumibilmente la revisione dell'impianto elettrico sarà data in subappalto. E' necessario il P.S.C. o si può ovviare con il piano sostitutivo? Nel comune di Bologna, dove si svolgeranno i lavori sembra sia necessario in ogni caso fare comunicazione alla A.S.L. per quanto riguarda il rischio elettrico. E’ plausibile?


Domanda n°38

La nomina del Coordinatore spetta sempre al committente? Se non c'è alcuna delega in assoluto al Direttore dei lavori come responsabile dei lavori, la responsabilità della mancata notifica in capo a chi rimane? Si premette che nel caso specifico è stato solo formalmente dato inizio ai lavori ma di fatto il cantiere non è aperto.


Domanda n°37

Nel P.S.C., nel caso di assenza della stima della sicurezza, quale è la sanzione a cui va incontro il Coord. in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione?
In assenza di coord. in fase di esecuzione chi analizza il P.O.S. redatto dall'impresa? Il Direttore dei lavori ha qualche responsabilità in merito?


Domanda n°36

Quali requisiti debbono possedere i soggetti che organizzano corsi per addetti antincendio in attività a rischio basso, medio ed alto?


Domanda n°35

Per un lavoro sono Progettista, Direttore dei lavori e calcolatore strutturale. Se il committente non nomina il Responsabile dei lavori, io come Direttore dei lavori sono responsabile se succede qualche incidente?


Domanda n°34

L’allegato XIV al D. Lgs. 81/2008 impone un corso di aggiornamento di 40 ore con cadenza quinquennale. A mio modesto avviso, chi è in possesso di un attestato di frequenza al corso antecedente al 15.04.2003 (attestato di corso per Coordinatori della sicurezza nei cantieri rilasciato da più di 5 anni) deve effettuare il corso di 40 ore di aggiornamento. Nelle more non può svolgere le funzioni di Coordinatore.


Domanda n°33

Segnalazione guasti sito: la home page è commentata in lingua spagnola …


Domanda n°32

Ho dei dubbi circa il D.U.V.R.I. introdotto dalla legge 123 del 3 agosto 2007: Viene elaborato insieme dal datore committente e dalla ditta appaltatrice? Sostituisce o è un'integrazione di qualche altro documento di valutazione dei rischi? Modifica l'art. 7 del D. Lgs. 626/94 nel senso che introduce un documento scritto?


Domanda n°31

Vorrei sapere ogni quanto tempo bisogna aggiornare i corsi di formazione per gli addetti antincendio?


Domanda n°30

Sono il Coordinatore in fase di esecuzione. Ho fatto la richiesta di aggiornamento del P.O.S., chiedendo anche che mi venissero consegnati a me i P.O.S. delle eventuali ditte appaltatrici, mi è stato risposto che non c’è nessun articolo che lo impone e che non è tenuta (l'impresa) a consegnarmi i P.O.S. che invece saranno comunicati al Responsabile del procedimento. Cosa devo fare a questo punto?


Domanda n°29

Eventuali inosservanze delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui sia stato nominato il Responsabile dei lavori (coincidente, tra l'altro, col DD. LL), ma non con il Coordinatore per l'esecuzione perché legittimamente non previsto, le relative sanzioni a chi saranno comminate?


Domanda n°28

In merito alla formazione necessaria per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il R.S.P.P., il corso può essere tenuto da qualsiasi tecnico iscritto all'albo professionale che quindi potrà rilasciare la relativa attestazione? Ogni quanti anni il datore di lavoro deve fare l'aggiornamento e con quante ore di lezione?


Domanda n°27

Vorrei sapere se le 40 ore di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 da espletare nei 5 anni si svolgeranno 8 ore ogni anno, tipo la giornata del 18 Settembre, o si possono svolgere le rimanenti ore anche in 4 giornate consecutive?



Domanda n°26

Per lavori di finitura interna di un appartamento inserito un una U.M.I. del P. di R. i cui lavori sono sospesi per mancanza di fondi e per il mancato accordo tra i condomini, il committente proprietario che vorrebbe riprendere i lavori, a proprie spese (per il completamento del proprio appartamento), a quali compiti è tenuto ad assolvere nell'ambito della sicurezza? Qual'è la tipologia di cantiere "più corretta" tenendo conto che oltre all'impresa che si occuperà di lavori edili (tramezzi, intonaco, pavimenti e rivestimenti, ecc.) occorrerà anche l'impiantista idrico sanitario nonché quello elettrico? Io credo che siamo di fronte ad una tipologia di cantiere in cui occorre un po’ tutto; P.S.C., Coordinatore in esecuzione, ecc.
L'impiantista (non al servizio dell'unica impresa) che fattura il proprio lavoro è un lavoratore autonomo? Scatta dunque l'obbligo di cantiere con più di due imprese secondo il D. Lgs. 81/2008?

Domanda n°25

Sono Coordinatore in fase di esecuzione. Vorrei sapere come posso formulare la richiesta di aggiornamento del P.O.S. della ditta appaltatrice e quelli delle ditte subappaltatrici?


Domanda n°24

Entro fine luglio dovrò consegnare il P.S.C. e che entro questa data è ancora valido il precedente doc. dei rischi, giusto? Poiché per questo progetto dovranno attendersi i finanziamenti, il Coordinatore, qualora volesse ricontrollare il P.S.C., prima dell'inizio dei lavori e modificarlo, è possibile?


Domanda n°23

In un cantiere l'impresa ha montato il ponteggio lato strada senza la mantovana, oltretutto prevista nella redazione del Pimus, mettendo invece una rete su tutto il ponteggio stesso. E' sufficiente tale rete per la caduta di materiali dall'alto o c'è un altro sistema per evitare lo smontaggio del ponteggio per l'inserimento della mantovana?


Domanda n°22
Svolgo la funzione di C.S.E. su un cantiere iniziato il 18/07/2008. In una visita ispettiva mi è stata contestata la seguente violazione (art.92, c.1 lett. A D. Lgs. 81/08) "utilizzo di energia elettrica in assenza di regolare impianto” (art.267 del D.P.R. 547/55) impresa appaltatrice. Durante il controllo nessun lavoratore utilizzava apparecchi elettrici.


Domanda n°21

In una visita ispettiva mi è stata contestata la seguente violazione (art.92, c.1l lett. A D. Lgs. 81/08) "occupazione di un lavoratore in assenza di visita medica preventiva" assunto la stessa data della visita ispettiva da un prestatore di mano d'opera (subapp. con importo inferiore all’appalto e quindi senza obbligo di autorizzaz., arrivato sul cantiere poco prima della visita ispettiva e senza comunicazione al C.S.E.).


Domanda n°20

Se inizio un cantiere e l'impresa non ha provveduto al montaggio del quadro elettrico di cantiere e successive comunicazioni e verifiche inerenti tale adempimento, quali sono le sanzioni in cui ricorre il Coordinatore in fase di esecuzione?


Domanda n°19

A che titolo i Carabinieri possono accedere all’interno di un cantiere edile?


Domanda n°18

Nel nuovo testo unico non riesco a trovare le disposizioni dell'art. 96-bis, ex D. Lgs.626/94.
Sono ancora valide?


Domanda n°17

Se in un cantiere non ricorrono le condizioni per la nomina del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (anche a lavori iniziati) l'impresa deve presentare al R. L. oltre al P.O.S. anche il P.S.S.?


Domanda n°16

...ciò vuol dire che dal momento in cui l'impresa esecutrice dei lavori, che ha redatto apposito P.O.S. e che ha eseguito i lavori termina di lavorare su tale cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione ha terminato il suo incarico, indipendentemente dal fatto che il committente chiamerà altre imprese, anche dopo molto tempo, per eseguire i lavori di rifinitura interni tipo pavimenti, ed altre rifiniture! In sostanza il Coordinatore termina quando termina il suo lavoro quando termina l'impresa esecutrice?


Domanda n°15

Sono Coordinatore in fase di esecuzione per dei lavori di costruzione di un’abitazione. I lavori sono quasi completamente terminati, mancano poche rifiniture interne. Anche alla luce del nuovo D. Lgs. 81/08 quando il mio incarico si può ritenere concluso e quindi quando terminano le mie responsabilità? Se tali lavori restano in sospeso per mesi o addirittura anni posso io rimanere responsabile come Coordinatore, magari per anni?


Domanda n°14

In un cantiere in cui è prevista una sola impresa, un’entità presunta inferiore ai 200 U/G e in cui non sussistono lavori che comportano particolari rischi elencati all’allegato II della 494/96, il committente o resp. dei lavori può non incaricare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il committente è comunque obbligato a incaricare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione? Se si, il C.S.E. dovrà redigere lui il P.S.C.?


Domanda n°13

Dovendo redigere un Piano di Sicurezza oggi 02/07/2008 devo attenermi al nuovo testo unico o posso utilizzare la 494?


Domanda n°12

Come è cambiato l'iter formativo per R.S.P.P. con il D. Lgs. 81/2008? Occorre sempre seguire i moduli A-B-C?


Domanda n°11

Come bisogna regolarsi in merito all'ex art.10, c.4 del D. Lgs. 494/96? Se l'amministrazione comunale ha nominato un proprio dipendente con idonei requisiti di Coord. prima dell'approvazione del D. Lgs. 81/2008, può procedere senza problemi? Dopo l'approvazione del D. Lgs. 81/2008 come dovrebbe regolarsi visto che il l’art.10, c.4, è magicamente sparito?


Domanda n°10

Il Direttore dei Lavori per fare il Responsabile dei Lavori deve avere fatto il corso da Coordinatore, oppure no?

Domanda n°9

Nel cantiere in oggetto era previsto anche il P.S.C. ed il coordinamento in fase di esecuzione, inoltre il Responsabile dei Lavori era il committente. Adesso deve nominare il D. L., oppure no?


Domanda n°8

Devo iniziare dei lavori a distanza di un anno dalla notifica preliminare, la devo rifare? Se si, la devo fare ai sensi del nuovo testo unico?


Domanda n°7 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Per quanto riguarda i genitori che accompagnano i figli a scuola e che prendono parte alle riunioni con i docenti, si rende necessaria una specifica formazione sui rischi presenti nella scuola o non è necessaria?


Domanda n°6 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

In merito alla formazione per Datori di Lavoro (D.M. Gennaio 1997), per un minimo di 16 ore: i Datori di Lavoro sono tenuti a seguire dei corsi di aggiornamento? (es: per chi ha un attestato datato 2000, oppure 1996).


Domanda n°5 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Posto che è necessario valutare il rischio derivante dall'esposizione al rumore, quando ciò è possibile senza ricorrere ad una perizia fonometrica?


Domanda n°4 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Se all'interno di un'azienda sono presenti oltre ai suoi dipendenti anche lavoratori di un'impresa in appalto, per quali lavoratori è previsto l'obbligo di esporre il tesserino?
Devono esporlo solamente i dipendenti dell'impresa in appalto o tutti i lavoratori?


Domanda n°3 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Una ditta ha tre sedi operative (negozi) ed in ognuna lavora una persona. Il Datore di Lavoro è R.S.P.P., Addetto all'antincendio e al Pronto Soccorso, ma non è mai presente sui luoghi di lavoro. E' necessario che anche ai tre lavoratori venga impartita la formazione per Addetti all'antincendio e Pronto Soccorso?


Domanda n°2(antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Qualora il numero di uomini giorno è inferiore a 200 e nelle lavorazioni concorrono un impresa edile e un impiantista, che da contratto non operano contemporaneamente, in tal caso è necessario redigere il P.C.S e relativa nomina del Coordinatore per l'esecuzione?





Domanda n°1 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Per una D.I.A. il Comune mi chiede di allegare secondo l'art. 90 T. U. la seguente documentazione, oltre al D.U.R.C. ed al certificato C.C.I.A.A., anche: dich. prev. del Progett. circa l'obbligo del P.S.C., dich. dell'imp. relat. al contr. colletivo., dich. dell'imp. circa l'organico med. annuo distinto per qualifica, autocert. dell'imp. sul possesso dei requisiti previsti dall'alleg. XVII; Al Comune a cosa serve tutta questa documentazione?
Domanda n°121

A proposito della domanda 120 francamente non ho capito perchè avendo un lavoratore dipendente, non deve essere redatto il DVR, (autocertificazione intendo). Il resto mi è chiaro.

Risposta

La legge non va capita ma applicata. Leggere il quesito 46 per i riferimenti legislativi. (L'amministratore di condominio, se nel condominio c'è il portiere, è un datore di lavoro "a responsabilità limitata": cioè egli deve adempiere solo a quanto previsto nell'art. 3 comma 9 D. Lgs. 81/2008:)

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Domanda n°120

In un condominio con lavoratore dipendente (es. portiere), l'amministratore redige il DVR. Se vi è la piscina, e la pulizia della stessa la vuole fare un condomino, la può fare? Se questi durante tale operazione ha un infortunio, l'aaministratore ne risponde?

Risposta

Il DVR non deve essere fatto. Se il condomino vuol pulire la piscina , nei confronti dell'amministratore scatta la responsabilità penale che è in capo a qualsiasi cittadino: il dovere di prudenza del buon padre di famiglia ovvero la eventuale culpa in eligendo, che significa: considerato il tipo di lavoro da fare il condomino appare in grado di farlo, sia come attrezzature che come condizioni tecniche e fisiche? La responsabilità civile è di tutto il condomio. Per quanto riguarda gli aspetti fiscali non posso rispondere in quanto non è mia competenza


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Domanda n°119

Per il periodo previsto per le visite mediche ai dipendenti delle varie attività bisogna fare riferimento all'allegato del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303 ?

Risposta

Il DPR 303 /56 è stato abolito (tranne l'art. 64) però la sorveglianza sanitaria occorre attivarla quando necessario a seguito della valutazione del rischio e secondo le modalità stabilite dal medico competente. Quindi si può (non si deve) fare riferimento alla tabella dell'allegato al DPR 303/56..

Articolo 304 - Abrogazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64,


3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;


Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria


2. La sorveglianza sanitaria comprende:
.........
La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.


Domanda n°118

Gent. mo Ing. Mannelli,
relativamente alla nomina del RSPP, essa è un obbligo (non delegabile) del datore di lavoro che, il D. Lgs. 81/08 definisce come "soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o chi ha la responsabilità dell?organizzazione dove opera il lavoratore. Ciò premesso, nel caso di lavoratore autonomo desumo che questi non debba nominare (o autonominarsi) RSPP. Chiedo una sua opinione a riguardo.
Grazie.

Risposta

No non occorre RSPP. Il lavoratore autonomo non ha altri obblighi se non quelli degi articoli 21 e 26. (art. 3 comma 11)

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Domanda n°117

Egr.Ing.Mannelli volevo chiederle un chiarimento sulla data certa. Se un'impresa,senza dipendenti(senza DVR),ha assunto 2 persone prima del 16/05/09,es.il 14/05/09,che però iniziano a lavorare dopo il 16/05/09,es. il 20/05/09,con obbligo di DVR,come ci si deve comportare con la data certa? Va messa sul DVR il 20/05/09 o andava messa comunque entro il 16/05/09 sul DVR che doveva essere già pronto?

Risposta

la data certa deve essere anteriore alla visita dell'organo di vigilanza ( e naturalmente ad eventuali infortuni gravi).Ve bene quindi il 20 se il 19 non arrivano ispettori

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Domanda n°116

Nei DVR fatti dopo il 16/05/09 vanno già inseriti i rischi da stress lavoro-correlato?

Risposta

se non esce una proroga alla scadenza del 16/5, occorre valutare il rischio stress dal 16/5/09.

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Domanda n°115

vorrei sapere se nel P.O.S. dovranno essere descritte tutte le fasi di cantiere già presenti nel P.S.C. o ci si può limitare a quelle in variante.

Risposta

Il POS è un piano di dettaglio quindi deve comprendere e dettagliare tutte le fasi previste nel PSC.

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Domanda n°114

In un impresa edile S.n.c. in cui vi è un legale rappresentante e un socio lavoratore e non vi sono altri dipendenti, è obbligatoria la nomina del RLS?Se no, quali sono gli adempimenti da adottare?

Risposta

non occorre e non conviene far nascere il RLS. Occorrono però tutti gli altri adempimenti: autocertifcazione o DVR, denuncia all'ISPESL e alla AUSL dell'impianto di messa a terra, corso di primo soccorso e antincendio, corso DL di 16 ore.

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Domanda n°113

Gentile Ing. Mannelli,
è possibile per gli rspp tenere corsi antincendio per aziende a rischio basso o medio e comunque quando non è prevista l'idoneità tecnica dei vv.ff.

Risposta

Assolutamente si

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Domanda n°112

Gentile Ing. Mannelli,
vorrei sapere come si devono comportare in base al t.u. sicurezza sul lavoro i componenti di uno studio associato di professionisti senza dipendenti.
Grazie mille per l'aiuto che ci fornisce con questo sito

Risposta

Fintanto che non entrano in un cantiere tutti insieme non devon fare niente in quanto non hanno un rapporto di subordinazione tra loro. Se entrano in cantiere costituiscono una impresa di fatto e dovrebbero fare il POS.
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Domanda n°111

Nel caso di scula dell'infanzia paritaria gestita da suore e con consiglio di amministrazione, dove vi sono due suore regolarmente assunte dall'istituto che svolgono mansioni di docente, è necessario redigere il DVR e la nomina del RSL entro il 15.5.2009 ? Grazie anticipatamente per la sua risposta al quesito.

Risposta

Si può fare l'autocertificazione invece del DVR. Entro il 15/5/09 si deve comunicare all'INAIL l'eventuale RLS esistente al 31/12/08. Io non caricherei le suore di problemi con l'RLS. Non avere RLS significa solo dovere pagare, quando sarà richiesto, il corrispettivo di dure ore di lavoro per anno e per dipendente e subire il RLST . Avere RLS significa fare un corso di 32 ore ed un aggiornamento annuo di 4 ore. Forse un impegno mentale troppo inutilmente gravoso per delle suore di una scuola dell'infanzia.

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Domanda n°110

La figura del Vescovo può essere interpretata come datore di lavoro se ha assunto alcuni lavoratori come collaboratori domestici (continuativi) e ci sono alcuni professionisti esterni che prestano la loro opera come convenzionati presso i locali della curia?
E' soggetta quindi questa attività... alla stesura di un DVR?

Risposta

Domanda originale. I collaboratori domestici sono esclusi dal testo unico. Invece i collaboratori a progetto sono inclusi nel testo unico se il contratto è di tipo esclusivo (cioè se i professionisti non hanno altri committenti). Per il momento si può fare l'autocertificazione. Nella modifica in corso del testo unico i collaboratori dovrebbero essere esclusi dal testo unico. Eventualmente mi potrebbe precisare il tipo di contratto e l'orario di lavoro dei professionisti e potrei essere più preciso..

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Domanda n°109

Chiedo la corretta interpretazione da attribuire a"case di cura" di cui alla lett. l),allegato IX DM10/03/98,ai fini della formazione antincendio.Nello specifico un ambulatorio di dialisi,dove i pazienti non sono degenti ma vengono trattati in giornata e rientrano a casa,è da considerarsi casa di cura e quindi attività ad alto rischio o rischio medio o basso in funzione della scarsa possibilità di sviluppo e propagazione? Grazie e saluti.

Risposta

La valutazione del rischio di incendio tiene conto:
a) del tipo di attività;
b) dei materiali immagazzinati e manipolati;
c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
Pertanto occorre valutare numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. Se le persone dializzate sono una decina, io riterrei il rischio medio.

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Domanda n°108

Ill.mo Ing. Sono datore di lavoro di due imprese di costruzioni con 3 operai cadauno, spesso gli operai lavorano insieme. Quanti RLS devo nominare?? grazie mille.

Risposta

lL RLS deve essere nominato dai lavoratori e non dal datore di lavoro. Se si vuole evitare di vedersi arrivare il rappresentante sindacale di comparto sul cantiere è opportuno convincere i lavoratori di ciascuna impresa a nominare uno di loro RLS. Due imprese = 2 RLS.

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Domanda n°107

Egr.ing.Mannelli un ingegnere stà preparando qualche d.v.r. ed alcune aziende in data 16 maggio non hanno rspp, ma a breve, lo faranno, l'ingegnere può farsi fare la lettera d'incarico dall'azienda e appena il titolare fà il corso lasciare l'incarico? una macelleria o un negozio di frutta sono obbligati a fare il d.v.r.?

Risposta

l'ingegnere può farsi fare la lettera d'incarico dall'azienda e appena il titolare fà il corso lasciatre l'incarico?: si, - la lettera di cessazione incarico deve essere firmata per ricezione dal datore di lavoro o inviatagli con raccomandata AR
una macelleria o un negozio di frutta sono obbligati a fare il d.v.r.? solo se il titolare ha assunto un lavoratore, e comunque il DVR può essere sostituito dall'autocertificazione il cui modello è sul sito

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Domanda n°106

Salve, volevo sapere se la data certa da mettere dul d.v.r. significa mettere il timbro postale solo sulla copertina oppure su tutte le pagine. Grazie

Risposta

Per garantire certa la data sul DVR, il timbro deve essere messo su una fascetta incollata trasversalmente sul dorso in modo da timbrare gli estremi della fascetta da ambo i lati. Infatti se timbriamo solo la prima pagina si potrebbe supporre che tutto il resto è stato aggiunto successivamente. Probabilmente la data certa sarà eliminata con il decreto correttivo ma non si sa quando uscirà tale decreto. Se il DVR esiste anche in formato elettronico si può utilizzare il sistema gratuito messo a disposizione da http://www.blumatica.it/page.asp?up=pec_blumatica. e basato sulla casella di posta certificata. occorre registrarsi sul sito ma la regitrazione è assolutamente gratuita.

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Domanda n°105

Egr.ing. Mannelli ho il seguente quesito da porLe: come vengono ocomputati i lavoratori con contratto co.co.pro. che lavorano solo per alcuni mesi dell'anno ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 81/08? Ad esempio in un'attività con 16 lavoratori di cui 12 co.co.pro. (contratto a 6 mesi) devo procedere a mettere in atto tutti gli adempimenti previsti per attività con più di 10 dipendenti? La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Purtroppo se i co.co.pro. lavorano in esclusiva, si. .
art. 4
1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:
l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.
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Domanda n°104

1. in una società, l'assemblea dei soci può nominare un socio quale datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e conferirgli tutti i poteri ed obblighi?
2. se al 31.12.2008 l'azienda non aveva il RLS deve lo stesso comunicarne l'assenza all'INAIL entro il 16/05/2009?
La ringrazio per l'attenzione ed il tempo concessomi.


Risposta

1) Sì, anzi deve . Normalmente dovrebbe coincidere con l'amministratore delegato in quanto il datore di lavoro deve avere ampi poteri di spesa
2) Secondo quanto scritto sul sito INAIL , no

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Domanda n°103

Egr. ing. Mannelli, vorrei porLe i seguenti quesiti: in caso di lavoratori CO.CO.PRO. cosa si intende precisamente per "...attività svolta in forma esclusiva a favore del committente" (art. 4 c.1 let. L D.Lgs. 81/08)? Inoltre, il lavoratore CO.CO.PRO. deve partecipare alla elezione del RLS anche se dopo qualche mese non è più presente in azienda (scadenza contratto dopo 6 mesi)? Grazie.


Risposta

Per il primo quesito non mi risulta che ci sia una precisazione del Ministero Lavoro, pertanto alla lettera significa che il cocopro lavora solo per il committente, cioè non ha altri incarichi. Se lavora tutto il giorno dal committente significa che lavora solo per il committente, se non lavora tutto il giorno dal committente si può far riferimento al tipo di contratto per vedere se è un contratto in esclusiva.
Il RLS deve essere scelto dalla RSU. Se non c'è la RSU lo eleggono i lavoratori, cioè tutti i lavoratori a prescindere dalla durata del contratto.Naturalmente poichè non si tratta di eleggere un presidente di banca, i lavoratori si possono dare delle regole quali ad esempio "astenersi se si è lavoratori momentanei".
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Domanda n°102

Nel caso in cui un'azienda non avesse necessità di eleggere l'RLS deve comunque fare una comunicazione?
L'RLS deve essere formato già al 16/05/2009?

Risposta

Il diritto di nomina del RLS scatta anche con un solo lavoratore, Sul proprio sito l'INAIL scrive;Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione
Cioè se non si ha il RLS al 31 dicembre 2998 non si comunica niente all'INAIL. Se c'è al 31 dicembre 2008 si comunica il nominativo. La formazione del RLS si fa successivamente alla nomina e "appena possibile", cioè quando si trova un corso adatto.

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Domanda n°101

Egr. Ing. potrebbe essere cortese e sintetizzare a quali adempimenti deve soggiacere un semplice professionista con un dipendente impiegato che fa uso di computer e calcolatrice, per essere in regola con le norme dettate dal Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, e per la prossima scadenza del 16/50/2009? Dai consulenti del lavoro se ne sentono di tutti i colori. Grazie

Risposta

Gli obblighi sono già in corso. La data del 16/5/09 comporta solo la cosidetta data certa che adesso Lei può già fare. Vediamo cosa deve fare:
1) Compili il modello di autocertificazione del rischio che trova sul mio sito, lo firmi, lo chiudi con spillette e ,senza busta, lo spedisca al proprio indirizzo in modo da avere la data certa con il timbro postale
2) spedisca alla ASL e all'ISPESL della Sua zona la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico mediante il modello che trova su http://www.ispesl.135.it/
3) si compri, pardon, acquisisca l'attestato di un corso di 16 ore per datori di lavoro da un Suo familiare o da altra società di formazione o tramite FAD
4) metta sul computer l'avviso: fare una pausa di 15 minuti ogni due ore di lavoro al computer
5) se il dipendente supera le 20 ore settimanali dare incarico ad un medico specializzato in medicina del lavoro di attivare la sorveglianza sanitaria
6) scaricare dal mio sito la presentazione VDT ed illustrarla al dipendente
7) dalla presentazione VDT verifichi l'accettabilità della postazione computer utilizzata
Infine a far data dal 16 maggio 2009 ogni giorno alle ore 11 dia un caffè ed un cornetto assieme ad una banconota da 100 € al dipendente in modo da combattere il rischio stress (scherzo naturalmente: il rischio stress è riferito a ben altre mansioni)

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Domanda n°100

Prof. Mannelli le vorrei chiedere:
in precedenza abbiamo detto che se una ditta risulta con lo stesso nome però ha due sedi staccate si fa un solo documento, si elegge un solo RLS, si fa un solo registro infortuni.
1)Il dubbio è, che nel momento in cui si fa o l'autocertificazione o il DVR, si fanno due copie, una per sede con due date certe, per far si che ogni singolo documento sia presente in azienda (con data certa).
2)invece per un'attività commerciale di moto dove sopra vi è la vendita poi si esce si fa una discesa e sotto il locale per lavendita vi è l'officina ne basta uno tanto è come se fosse lo srtesso stabilimento,.

Risposta

Il DVR deve essere conservato presso la sede legale dell'azienda. Per evitare problemi con l'organi di vigilanza si può tenere una copia (fotocopia) presso le altre sedi. Il DVR deve comprendere tutrte le attività che fanno capo allo stesso datore di lavoro, di vendita o di officina, anche se può essere strutturato a capitoli o a faldoni se risulta più comodo

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Domanda n°99

Mi scusi ho letto che la nomina del RLS va fatto via internet sul portale dell'INAIL, ma nel caso in cui il datore di lavoro svolge il compito di RSSP non è più ncessaria la comunicazione all'INAIL e ASL competenti? Grazie

Risposta

No, la nomina del RSPP e l'autocertificazione non deve essere più inviata alla ASL e alla DPL. All'INAIL va comunicato il nominativo del RLS in essere al 31/12/2008 (se esistente).

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Domanda n°98

Gent.mo Ing. Mannelli, riguardo "l'obbligatorietà" della comunicazione all'INAIL dell'RLS entro il 16/05/2009 vorrei porre tre casi pratici di aziende.
1) D.L. di azienda con un solo dipendente
2) D.L. di azienda con due o più dipendenti
3) Azienda costituita da due soci lavoratori ed un dipendente.
Cosa devono comunicare questi tre D.L. all'INAIL entro il 16/05/2009?

Risposta

Niente se i lavoratori non si sono nominati RLS.

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Domanda n°97

Egregio ing. Mannelli, volevo chiederle se per un piccolo negozio di alimentari, in cui lavorano un collaboratore familiare e un lavoratore, è necessaria la nomina del RLS.

Risposta

Proprio necessario no .Se manca il RLS è solo necessario pagare all'INAIL il corrispettivo di due ore di lavoro all'anno per il lavoratore in servizio.
L'INAIL sul proprio sito ha comunicato: Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 47 del Testo Unico) è eletto o designato dai lavoratori: nelle aziende in cui tale designazione non sia stata effettuata, il datore di lavoro ovviamente non dovrà procedere ad alcuna comunicazione
Quindi se non si ha il RLS al 31/12/08 non si deve comunicare niente all'INAIL e poi si dovrà pagare il contributo del corrispettivo di due ore di lavoro (in che modo ancora non si sa).

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Domanda n°96

Dopo aver effettuato il corso di formazione per Rspp del macrosettore B8 e B9, posso assumere la Responsabilità per una casa di riposo oppure è necessario il modulo B7?

Risposta

Può fare il RSPP per una casa di riposo solo se ha fatto il modulo C e se è laureata in ingegneria o architettura. Se non è laureata in ingegneria e architettura deve fare anche il modulo B7.

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Domanda n°95

Il proprietario di un negozio di abbigliamento senza dipendenti deve prendere un tirocinante per due mesi. In funzione di tale "utilizzo" è tenuto a redigere il documento di valutazione (oppure l'autocertificazione) e a frequentare il corso per Rspp Datore di lavoro ecc. ecc. oppure, il tirocinante non viene considerato nel computo dei lavoratori (Art.4 c.1 lett.b) e pertanto non scattano questi obblighi per il datore di lavoro?
Saluti.

Risposta

Se vediamo la definizione di lavoratore
a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
non vi è dubbio che il tirocinante è un lavoratore , a meno che non stia solo seduto sulla sedia a guardare.
Se il tirocinante è un lavoratore, il proprietario del negozio è un datore di lavoro, esente solo dai "particolari" obblighi di cui all'art. 4 c.1 lett..b . Quali sono questi particolari obblighi? quelli che dipendono dal numero dei lavoratori, ad esempio le porte, il PEI, l'autocertificazione. Gli obblighi generali di prevenzione e protezione, ivi compresi l'organizzazione aziendale con il SPP e il DVR (o autocertificazione) rimangono.
Rebus sic stantibus, vedo in pericolo il tirocinio. Comunque se si tratta di solo due mesi e sperando che non arrivi un solerte ispettore della AUSL si può tentare con la semplice autocertificazione inserendo la dicitura " il datore di lavoro si impegna a seguire il corso per RSPP , per PS, SE ecc. entro 60 giorni" , fermo restando le maggiori responsabilità penali in caso di infortunio. Quindi occorre essere certi dell'accettabiliotà del rischio residuo.

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Domanda n°94

Salve, vorrei sapere a chi è demandata l'attività di vigilanza nelle cave a cielo aperto.
So che lo Stato demanda il controllo agli enti locali con il supporto delle ASL, ma in basilicata o più in particolare nella provincia di Potenza chi esplica effettivamente il controllo?
Grazie

Risposta

Le cave sono attività estrattive di seconda categoria soggette al D. Lgs. 624/96. La vigilanza è delle Regioni che la esercitano attraverso la ASL. Attualmente ( 16/4/09) in Provincia di Potenza la competenza è della ASL di PZ ma gli uffici di Venosa e Lagonegro continuano ad operare come sedi distaccate.


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Domanda n°93

Se un lavoratore è assunto come autista (pat. B) consegna pacchi, il medico competente durante la visita di idoineità deve fare al lavoratore anche l'antidopping?

Risposta

Solo se rientra nella seguente fattispecie:

2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto: a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per iquali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale perla guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente,ovvero il certificato di formazione professionale per guida diveicoli che trasportano merci pericolose su strada;

Pertanto occorre chiedersi : cosa c'è nel pacco?



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Domanda n°92

Egr. Ing. Mannelli, volevo sapere se per un ascensore esterno ad un fabbricato (fondazione in c.a. ed elevazione in acciaio e vetro), a fine lavori e prima della messa in servizio al pubblico, sia necessaria la certificazione di qualche ente competente (ispesl, asl,...).Grazie e cordiali saluti.

Risposta

Attualmente vige il DPR 162/99 e per mettere in servizio un ascensore "privato" occorre:
l’utente è tenuto a presentare al Comune entro 10 gg. dalla data di emissione della Dichiarazione CE di conformità la seguente documentazione:
· Comunicazione di messa in esercizio dell’ascensore
In tale dichiarazione deve essere riportato:
- indirizzo dello stabile di installazione;
- portata (kg), corsa (m), velocità (m/s), numero di fermate, e tipo di azionamento;
- indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge n. 46/90 e munita di certificato di abilitazione incaricata dall’utente con regolare contratto di manutenzione dell’impianto;
- copia della lettera di accettazione di incarico per l’effettuazione della verifica periodica biennale (da richiedere ai soggetti indicati all’art. 13 del D.P.R. 162/99 e cioè le ASL, gli Organismi Notificati e nel caso di stabilimenti industriali o aziende agricole, le Direzioni Provinciali del Ministero del Lavoro);
- copia della Dichiarazione CE di conformità (da non confondere con la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge n. 46/90) rilasciata dall'installatote dell'ascensore. Tale dichiarazione deve comprendere gli elementi previsti nell’allegato II punto B. del D.P.R. 162/99
documenti da presentare
copia della dichiarazione di conformità CE;
copia sottoscritta da parte del soggetto incaricato ad effettuare le visite periodiche in segno di avvenuta accettazione dell'incarico.
Entro 30 gg. dall’arrivo al protocollo comunale della comunicazione di messa in esercizio dell’impianto il Comune verificati i punti di cui sopra comunica al proprietario o legale rappresentante e solo al soggetto individuato dall’utente per l’effettuazione della verifica periodica biennale il numero di matricola.

FACSIMILE occorre essere collegati ad internet )




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Domanda n°91

Egr. Ing. Mannelli, nel caso in cui ho un impianto elettrico realizzato nel 2004 a servizio di un locale che prima era abitazione e che oggi diverrà, a tutti gli effetti, un luogo di lavoro (ufficio), quali verifiche devo fare e quale documentazione devo inoltrare ad ASL ed ISPESL? Vorrei precisare che non si dispone di documentazione di progetto ma solo di una dichiarazione di conformità fatta ai sensi della vecchia 46/90. Grazie

Risposta

Se nell'ufficio ci saranno lavoratori dipendenti (quale che sia il contratto di lavoro) occorre fare effettuare da un organismo notificato la verifica dell'impianto di terra ed inviare all'ispesl ed alla asl copia della dichiarazione di conformità e delle verifica dell'organismo notificato. Il modello di trasmissione è reperibile su http://www.ispesl.135.it/.

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Domanda n°90

Gentile Ing. Mannelli,
il medico competente di in azienda può tenere i corsi per il primo soccorso?
deve rilasciare un attestato?
I lavoratori così formati possono poi essere addetti al primo soccorso?
Grazie per il supporto che dà a tutti noi operatori nel settore.

Risposta

Il medico competente ha tutti i requisiti per fare il corso di pronto soccorso e rilasciare gli attestati che abilitano il personale a fare parte della squadra di primo soccorso. Se fossi io il datore di lavoro e se fosse possibile sceglierei il 118 per il corso anche perchè i docenti del 118 sono più attrezzati.

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Domanda n°89

Egregio INGEGNERE, in una snc in cui un socio è legale rappresentante ed un altro inquadrato come socio lavoratore, è necessario nominare il RLS? Grazie.

Risposta

No,non è necessario nominare il RLS, è sufficiente comunicare all'INAIL di non avere il RLS. (entro il 15 /5/09) Può darsi che intervengano a breve modifiche legislative.

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Domanda n°88

Sono un suo discente dei corsi all''ordine degli ingegneri vorrei sapere se per un piccolo gruppo elettrogeno potenza 1,5 KW è sempre necessaria la messa a terra o esistono quadri elettrici che consentono di ometterla, questo poichè lavorando su ponti di autostrada non esiste la possibilità di eseguirla. Saluti

Risposta

La necessità della messa a terra dipende non dai kW ma dai Volt. Sul mio sito nelle presentazioni del rischio elettrico modulo B3 è trattata la questione dei gruppi elettrogeni. In sintesi, si può omettere la messa a terra solo se il gruppo alimenta un solo utensile alla volta in modo che non si possa creare un "corto circuito" della corrente di dispersione tramite il lavoratore.

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Domanda n°87

Vorrei sapere se l'amministratore di condominio che risulta datore di lavoro, poichè ha alle sue dipendenze ha un portiere, deve fare il corso per RSPP di 16 ore o mod. A e C. Nel caso di 16 ore, lo stesso può essere valido anche per altri incarichi per condomini diversi?
Mille grazie

Risposta

se va sul mio sito www.mannelli.info e legge i quesiti trova una risposta dettagliata
(n° 60). Se si accontenta di una sintesi la risposta è :no.


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Domanda n°86

In una P.A il DVR deve essere unico per tutte le attività svolte dai dipendenti (lavoro in ufficio, serv. trasp. alunni, racc. rifiuti,ecc ) oppure ne va fatto uno per ogni attività svolta e per ogni sede in cui sono dislocati gli uffici?

Per i dipendenti a tempo det. (es forestali) va redatto un DVR diverso da quello relativo alla sede degli uffici oppure al momento dell'assunzione va aggiornato il DVR gia redatto?

Risposta

Il DVR deve essere unico e comprendere tutti i rischi delle attività lavorative e quindi deve comprendere ogni attività svolta e tutte le sedi dove sono dislocati gli uffici..
Questa deve essere la sostanza. La forma può articolarsi in un unico tomo a più capitoli o con un solo capitolo o più tomi collegati da un indice.
I dipendenti a tempo determinato vanno inclusi nell'unico DVR , mediante un aggiornamento dello stesso ogni volta che assumono servizio.


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Domanda n°85

Gent. mo Ing. Mannelli,alla domanda n. 69 in merito all'esonero dai moduli A e B per corsi per RSPP per i laureati vecchio ordinamento in ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio, mi pare di capire che l'esonero c'è per il modulo A ma che è preferibile conseguire l'attestato relativo al modulo B.

Risposta

Nel suo eccezionale sito http://www.porreca.it/ l’ing. Porreca dà notizia di un provvedimento assunto dal competente Ministero in merito all’equipollenza tra lauree. In forza di questo provvedimento sono sicuramente e giuridicamente esonerati dai moduli A e B i laureati in ingegneria e architettura , vecchio nuovo e futuro ordinamento.
Detto questo, confermo l’opportunità (non l’obbligo) per gli esonerati di frequentare almeno il modulo B su cui si sentono meno preparati al fine di tutelare al meglio la vita dei lavoratori e la propria incolumità giuridica, atteso che non credo che un ingegnere edile o un architetto conoscano i rischi degli impianti chimici o che un ingegnere industriale conosca i rischi di un cantiere edile.
Aggiungo infine che nella bozza di modifica del D. lgs. 81/08 c’è una parziale retromarcia sull’esonero che dovrebbe essere valido solo in presenza di esperienza annuale di lavoro. Ma questa è solo una ipotesi e dobbiamo attendere il testo pubblicato in gazzetta ufficiale .



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Domanda n°84

In un cantiere la responsabilità del controllo sull'installazione dei ponteggi grava sul direttore dei lavori o sul coordinatore per l'esecuzione? Se quindi parti del ponteggio non sono a norma eventuali sanzioni vengono fatte al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza?
Grazie e cordiali saluti..

Risposta

Se parti del ponteggio non sono “a norma” sono senz’altro sanzionati il datore di lavoro che lo sta facendo utilizzare ai propri lavoratori e il datore di lavoro che lo ha montato (salvo presenza di eventuale verbale di consegna) e il direttore di cantiere (art 159) . Inoltre può essere elevata contravvenzione al coordinatore per mancanza di coordinamento (art. 158) salvo prova contraria.
Il direttore dei lavori, se responsabile dei lavori, potrebbe essere incriminato in caso di infortunio dovuto al ponteggio per mancanza di controllo sull’operato del coordinatore (art. 93).




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Domanda n°83

Egregio Prof. Mannelli ho avuto modo di conoscerla ai corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza 494-626 previsti dal D.Lgs 81/08 e organizzati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza. Avrei un quesito da porle:
L'impresa con cui lavoro, saltuariamente effettua delle lavorazioni in quota, volevo sapere se come previsto dal DPR n° 547/55 art. 184 è possibile ed è previsto anche dal D.Lgs 81/08 effettuare dette lavorazioni mediante l'utilizzo di cestelli, omologati, agganciati alle funi di una gru.
Se la risposta è affermativa, quali sono le procedure da porre in atto e a chi bisogna rivolgersi per ottenere le dovute autorizzazioni ?
Certi di una risposta porgo distinti saluti.

Risposta

DPR 547/1955 Art.184. Sollevamento e trasporto persone
I mezzi di sollevamento e di trasporto non soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure precauzionali.
Così diceva una volta l’articolo citato dal collega.

“Si va diffondendo l'impiego di cestelli per una o due persone, montati su auto-gru, per l'esecuzione di determinati lavori da parte degli operatori a bordo dei cestelli stessi.
Va contrastata la tendenza a ritenere applicabile l'art 184 del D.P.R. n. 547/1955, in quanto detto articolo prevede soltanto il sollevamento eccezionale di persone a mezzo di apparecchi di sollevamento/trasporto, ma non l'esecuzione di lavori a bordo dell'apparecchio stesso.
Da quanto sopra discende che i cestelli semplicemente sospesi al gancio delle gru vanno considerati irregolari, e … si dovrà provvedere a segnalare il fatto all'Ispettorato del lavoro come situazione di pericolo. “
Chi ricorda questa disposizione che risale all’ ENPI circolare 83 maggio 1973, n. 42 e che sottolineava il pericolo costituito dal far lavorare i lavoratori nei cestelli appesi?
L’ENPI, soppresso nel 1978, non ha fatto in tempo a vedersi smentire dall’Ispettorato del lavoro che con CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE 30 LUGLIO 1998, N. 103/98 (Dir. Gen. Rapp. Lavoro Igiene e Sic. Lavoro - Div. VII) sentenziava “Ne deriva l'ammissibilità dell'impiego di tali mezzi quando si tratti di sollevare e mantenere in quota piattaforme di lavoro o attrezzature similari destinate a costituire posto di lavoro per operazioni da eseguirsi in altezza.” aggiungendo le seguenti norme da rispettare :
A questo riguardo si ritiene opportuno far rilevare la disponibilità di norme di buona tecnica (ad es. si vedano l'allegato C della ISO 12480-1, per gli aspetti dell'organizzazione dei lavori ed il CEN prEN 12077-5-1 per le caratteristiche costruttive delle attrezzature) e fornire un elenco, indicativo, di elementi di valutazione, da prendersi in considerazione a seconda delle singole situazioni e casistiche operative, utili per realizzare condizioni di sicurezza per queste particolari situazioni di lavoro.

Requisiti di sicurezza per la navicella
- Resistenza strutturale adeguata alle sollecitazioni (carichi e spinte) prevedibili, in condizioni normali o eccezionali;
- configurazione adatta ai lavori da eseguirsi ed ai rischi di caduta nel vuoto;
- disponibilità di dispositivi di comunicazione sicura tra i lavoratori sulla navicella e l'operatore addetto alla manovra del mezzo di sollevamento;
- disponibilità dei necessari spazi operativi al di sopra del piano di lavoro;
- limitazione delle velocità di sollevamento-spostamento;
- disponibilità a bordo della navicella di un comando per l'arresto di emergenza, ove questo sia tecnicamente possibile e sempreché non induca altri rischi;
- disponibilità a bordo della navicella di punti di attacco per cinture di sicurezza;
- struttura di sospensione in grado di mantenere l'orizzontalità della navicella;
- struttura di sospensione con ridotta sensibilità alla rotazione attorno all'asse verticale;
- disponibilità di sistemi di ancoraggio all'opera servita per il controllo delle oscillazioni;
- sistemi sicuri ed agevoli per l'accesso a bordo.

Procedure comportamentali
- Nomina di un sovrintendente alle operazioni o di un capomanovra;
- impiego di personale specificamente addestrato;
- assistenza continua a terra-bordo;
- uso dei mezzi personali di protezione (in particolare cinture di sicurezza);
codifica dei messaggi (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e viceversa;
- assistenza al manovratore dell'apparecchio di sollevamento, ove la presenza di ostacoli nel suo campo visivo non consenta di rilevare direttamente la posizione della navicella durante tutte le fasi di movimentazione della stessa;
- individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza tra strutture fisse e navicella durante i movimenti lungo l'opera servita;
- procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di emergenza;
- procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di guasto dell'apparecchio di sollevamento.

Ma il povero ENPI sembra contaddetto anche dal legislatore che , recependo una direttiva sociale (!), emana una norma correttiva dell’art. 184 che non si comprende se amplia o restringe la possibilità di “giocare” con la pelle dei lavoratori.

Il D. Lgs. 4 agosto 1999, n 359 all’art. 4 ha infatti precisato:
Art. 4
1. L'articolo 184 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 184 (Sollevamento e trasporto persone ). - 1. Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
2. In casi eccezionali, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che siano state prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo. Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.".

Pertanto il D. Lgs. 359/99 da un lato consente solo in casi eccezionali ( e non più saltuari) , con appositi accorgimenti di sicurezza, di sollevare i lavoratori con attrezzature non previste a tal fine ma dall’altro sembra purtroppo consentire che i lavoratori sollevati possano anche eseguire operazioni in quota perché prevede la evacuazione in caso di pericolo, prevedendo quindi o che l’operazione di sollevamento venga fatta al rallentatore o che sia possibile fare soste per operare durante il sollevamento .
Il D. Lgs. 81/08 con l’allegato VI DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO comma 3.1.4 riprende tal quale il D. Lgs. 359/99.

Conclusione: cestelli “omologati” da appendere alle funi non esistono. Esistono cestelli marcati CE da utilizzare come attrezzature intercambiabili di macchine marcate CE progettate anche per il sollevamento persone. Non esiste un ente che possa autorizzare l’uso di cestelli appesi alle funi (tranne che in casi di calamità pubblica) ma il datore di lavoro deve assumersi la responsabilità di farlo e deve dimostrare , in caso di incidente, che si trattava di caso eccezionale. La saltuarietà è cosa diversa. Ovviamente il RSPP o il CSE che consiglia/autorizza il datore di lavoro ne condivide le responsabilità.
Infine , se si vuole avere una linea guida per cestelli da usare in casi “eccezionali”, (viva la genialità italiana che regolamenta l’eccezionalità), riporto un link al sito ISPESL :
http://www.ispesl.it/BuonePratiche/Movimentazione_portuale_contenitori/Cestelli%20Persone%20Messina/caratteristiche_cestelli_porta%20persone.htm





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Domanda n°82

Mi scusi per le solite domande ma mi sono di grande aiuto:
officina meccanica a gestione familiare (3 soci) con un dipendente, marito di un socio ma che per motivi fiscali è stato assunto come se non fosse un coniuge (non ho ben capito la cosa):
1)è necessaria la valutazione e tutto il resto o vale l'art. 21 facendo risultare il tutto a gestione familiare?
2) è necessaria la valutazione del rumore e far fare delle verifiche dall'ARPAB? grazie


Risposta

Da quanto esposto non siamo in presenza di impresa familiare (vedere a tale proposito il
quesito 76) in quanto un marito ha il contratto di lavoro dipendente. Si può ricorrere all’autocertificazione.
Il rumore deve essere valutato ma l’eventuale misurazione può essere eseguita da qualsiasi tecnico che sappia usare la strumentazione idonea.L’ARPAB è delegata alla rilevazione del rumore ambientale.





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Domanda n°81

Mi scusi per le solite domande ma mi sono di grande aiuto:
officina meccanica a gestione familiare (3 soci) con un dipendente, marito di un socio ma che per motivi fiscali è stato assunto come se non fosse un coniuge (non ho ben capito la cosa):
1)è necessaria la valutazione e tutto il resto o vale l'art. 21 facendo risultare il tutto a gestione familiare?
2) è necessaria la valutazione del rumore e far fare delle verifiche dall'ARPAB? grazie


Risposta

Da quanto esposto non siamo in presenza di impresa familiare (vedere a tale proposito il TOP
#_Domanda_n_76">quesito 76) in quanto un marito ha il contratto di lavoro dipendente. Si può ricorrere all’autocertificazione.
Il rumore deve essere valutato ma l’eventuale misurazione può essere eseguita da qualsiasi tecnico che sappia usare la strumentazione idonea.L’ARPAB è delegata alla rilevazione del rumore ambientale.





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Domanda n°80

Egregio Ing.Mannelli,

Volevo chiederLe, cortesemente, alcuni chiarimenti in merito agli obblighi sulla sicurezza a cui deve adempiere un lavoratore autonomo per entrare in un cantiere edile.

1) Dal momento che non è obbligato a produrre il POS e diversi CE non lo fanno entrare in cantiere perchè non ha redatto il POS, Le chiedo se per essere ammesso in cantiere può produrre qualche documento per evidenziare i rischi che introdurrebbe in cantiere e se si quali sono i contenuti che deve possedere un tale documento. In che modo in sostanza Le chiedo, il lavoratore autonomo può farsi ammettere in cantiere.

2) Come deve comportarsi il CE nei confronti del DUVRI se il lavoratore autonomo viene chiamato dalla committenza in cantiere molto tempo dopo la stipula del contratto per cui i rischi interferenti non sono stati valutati nel DUVRI allegato al contratto d'appalto?

La ringrazio in anticipo per la competente risposta che saprà darmi e nell'attesa Le invio Distinti Saluti.


Risposta

1) Il lavoratore autonomo ha diritto ad entrare in cantiere, e se gli si impedisce l’accesso con richieste astruse avrebbe diritto a trovare un tribunale che gli desse giustizia in cinque giorni. Ma questo non è possibile nel nostro Paese.
Perciò andiamo sul concreto: abbiamo due ipotesi.
La prima è che il lavoratore autonomo sia chiamato non dal committente ma da una impresa esecutrice. In tal caso il lavoratore rientra nel POS di tale impresa ed il problema è risolto.
La seconda ipotesi è che il lavoratore venga chiamato dal committente. In tal caso egli preparerà un book contenente:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) eventuali attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
Tale book sarà consegnato al CSE.

2) Il CSE deve valutare costantemente i rischi interferenti e non può delegare ad altri tale sua attività (neanche al CSP) . Il DUVRI è un obbligo del datore di lavoro committente , non del committente se non è datore di lavoro. Nel caso di lavori di cui al titolo IV, per i quali occorre redigere il PSC, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nello stesso PSC e, quindi, in tale evenienza non appare necessaria la redazione (e l’aggiornamento) del DUVRI. (Det. Autorità 3/2008)
Consiglio di leggere inoltre il chiaro articolo dell’ing. Giuseppe Semeraro:
http://www.microsoftware.it/duvri.asp


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Domanda n°79

Gentile ing.,una cooperativa sociale si è aggiudicata l'appalto della pulizia di immobili comunali, nonché la gestione di parcheggi comunali a raso e delle attività di bonifica ambientale. Alla ditta è stato chiesto il DVR. Il personale presta servizio presso le sedi comunali in numero da 2 a 6 persone (divisi su turni) e presso la sede legale presta servizio solo il DL .Le chiedo se è possibile procedere alla redazione di autocertificazione ex art.29 oppure occorre redigere in forma scritta il DVR?


Risposta

Sì, è possibile l’autocertificazione in quanto prevista dal comma 5 sotto riportato. Però la stazione appaltante ha l’obbligo del DUVRI ex art. 26 per le attività eventualmete interferenti.



Art. 29 comma 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonchè g).




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Domanda n°78

Gentile Ing. Mannelli, vorrei sapere se si applica il d.lgl 81/08 ad una srl composta da 2 soci (entrambi amministratori con compenso, inquadrati come co.co.co) che come attività assembla, installa e fa manutenzione di centrali meteo.
Tale lavoro è svolto tramite gli stessi soci e senza dipendenti.
I soci lavorano singolarmente in 2 laboratori (uffici) in 2 diverse città; lavorano insieme dove vanno o sono istallate le centrali.


Risposta

Se i due soci sono familiari non si applica il D. Lgs. 81/08 (vedere quesito 76), altrimenti uno dei soci è l'amministratore delegato e quindi datore di lavoro e l'altro è un suo lavoratore co.co.co. e si applica il D. Lgs. 81/08.
Se non hanno nominato l'amministratore delegato e i soci sono amministratori con pari poteri devono decidere chi dei due fa il datore di lavoro .
Queste situazioni possono però trovare interpretazioni anche diverse, quali “ non esiste un datore di lavoro perché non c’è un rapporto di subalternità”, a seconda degli ispettori del lavoro e ……..dei magistrati.


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Domanda n°77

Riguardo al quesito 76 se nell'azienda familiare dovesse subbentrare un dipendente esterno cosa succede???


Risposta

Quanto ho detto vale solo per i componenti dell’impresa familiare : per tutti gli altri si applica il D. lgs. 81/08 (DVR, ecc).



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Domanda n°76

Salve, scusi per la domanda un po' stupida ma non mi è chiara una cosa: in una officina a gestione famigliare con tre soci di cui due lavoratori e un dipendente è necessario fare il dvr, nominare il responsabile dei lavoratori, corso di formazione........ecc..... ?grazie

Risposta

No, non è obbligatorio se si tratta di impresa familiare come si evince dagli articoli del D. Lgs. 81/08 sotto riportati.
Il problema potrebbe essere il solito ispettore poco formato.
Attenzione però che i collaboratori familiari del titolare-imprenditore con i quali è possibile costruire un’impresa familiare sono:
- il coniuge;
- parenti entro il terzo grado; sono:
• i discendenti, cioè il figlio, il figlio del figlio ed il pronipote;
• gli ascendenti, cioè il genitore, il nonno ed il bisavolo;
• i collaterali, cioè il fratello o la sorella, il nipote (figlio di fratello o di sorella) e lo zio.
- gli affini entro il secondo grado, sono i seguenti parenti del coniuge:
• il figlio (solo del coniuge) e il figlio del figlio; il genitore e il nonno, il fratello e la sorella;
- il coniuge del figlio (genero o nuora); il coniuge del figlio del figlio, il coniuge del genitore quando non
sia anch’egli genitore, il coniuge del fratello (cognato).
L’impresa familiare rappresenta un istituto associativo del tutto peculiare, a rilevanza interna, che è da ritenersi preclusa qualora sia configurabile un diverso rapporto fra il titolare ed i propri familiari, rispetto a quello tassativamente previsto dall’art. 230-bis c.c. (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, ecc.).
Pertanto occorre verificare se effettivamente siamo in presenza di una impresa familiare. Un metodo possibile è verificare se accade quanto appresso indicato:
L’art. 230-bis c.c. riconosce al familiare che presti la propria attività di lavoro in modo continuativo nella
famiglia o nell’impresa familiare, il diritto al mantenimento secondo le condizioni patrimoniali della
famiglia; il diritto alla partecipazione agli utili dell’impresa e dei beni acquistati con essi , nonché agli
incrementi anche in ordine all’avviamento in proporzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato.


Articolo 3 - Campo di applicazione
12. Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21.

Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi

1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all’articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

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Domanda n°75

salve, ho l'attestato di frequenza al corso 494/96 conseguito nell'anno 2000, cosa devo fare per il D.L. 81/2008?


Risposta

Occorre fare un aggiornamento quinquennale di 40 ore. L'obbligo quinquennale decorre dal 15/5/08 e quindi giuridicamente c'è tempo. Invece tecnicamente è opportuno iniziare subito l'aggiornamento in quanto il D. Lgs. 81/08 introduce rilevanti novità nei cantieri. Una possibile occasione di aggiornamento è offerta dall'ordine degli architetti di Potenza http://www.ordinearchitetti.pz.it/news.php.



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Domanda n°74

Art.90 comma 9 lett. a.b.c -D.Lgs.81/2008: Qual è l'amministrazione competente per la trasmissione degli atti in oggetto ?
.

Risposta

Salvo interpretazioni “autentiche” che stravolgano lo scadente italiano con il quale è stato scritto l’”unico testo”, l’individuazione dell’amministrazione competente alla quale trasmettere la documentazione di cui alle lettere a) e b) è data dall’inciso “lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività”. Quindi l’amministrazione competente dovrebbe essere quella che rilascia il permesso di costruire o il silenzio assenso della DIA.



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Domanda n°73

Una P.A. deve redigere il DUVRI per un appalto di pulizia uffici. E’ prevista una volta all’anno la pulizia delle facciate esterne delle vetrate continue. Non è possibile utilizzare la piattaforma aerea. E’ necessario ricorrere al noleggio di trabatelli. Il nolo è da considerare costo della sicurezza non soggetto a ribasso?

Risposta

Si, secondo le linee guida per la stima dei costi della sicurezza nei contratti pubblici di forniture o servizi.
Occorre però considerare l’opportunità di gestire in maniera diversa l’appalto. Cioè la pulitura delle finestre dall’esterno dovrebbe comportare una prequalificazione delle aziende chiamate ad offrire , imponendo la partecipazione solo di ditte appositamente attrezzate per tale lavoro. In tal modo il trabatello potrebbe essere non conteggiato tra i costi della sicurezza in quanto non derivante da rischio interferenziale ma attrezzatura già in dotazione all’azienda ( anche se in parziale difformità alle linee guida citate). Tale scelta (la prequalificazione), se attuabile, toglierebbe responsabilità alla stazione appaltante. Infatti , se utilizzo una ditta senza un proprio trabatello, e quindi considero tale apprestamento un costo della sicurezza imposto come rischio interferenziale specificamente dalla stazione appaltante, si pone anche il problema : chi fa e chi paga la formazione specifica dei lavoratori per l’uso del trabatello? e il preposto chi lo forma? anche questo diventa un costo per la sicurezza in quanto se l’impresa di pulizia non usa abitualmente il trabatello, occorre o istruire i suoi dipendenti e il preposto o chiamare una ditta terza che fornisca un trabatello “a caldo”. Ma se faccio la formazione, mi assumo anche la responsabilità dell’efficacia di tale formazione, se faccio il nolo a caldo introduco un’altra impresa e devo fare un altro DUVRI ( o meglio devo allargare il DUVRI) e se stucco una crepa devo anche nominare il coordinatore……..



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Domanda n°72

per lavori di rifacimento intonaco esterno di un fabbricato è necessario redigere (ex P.O.S.) ed inoltre se è necessario l’incarico di coordinatore in fase di esecuzione?


Risposta

Il POS è sempre obbligatorio nei cantieri e quindi anche nel caso in questione. Probabilmente occorrerà il coordinatore in fase di esecuzione in quanto per i lavori in questione ci sarà una ditta che monta il ponteggio ed un’altra che farà i lavori di rifacimento. Se invece la stessa impresa fa tutti i lavori, non occorre la nomina del coordinatore. Di sicuro, se trattasi di lavori privati soggetti a DIA, non è obbligatorio il coordinatore in fase di progettazione.

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Domanda n°71

Se a seguito di una ispezione dalla USL relativa al luogo di lavoro e ne consegue verbale, salvo verificare, nel merito, la giustificazione della sanzione, il D.L. qualora risultasse assolto, come può chiedere i danni alla azienda USL?


Risposta

Il D.L. può chiedere i danni se ritiene che nell’operato dell’ispettore ci sia stato dolo (cioè tentativo di ottenere qualcosa) o colpa per imperizia o negligenza. La richiesta di danni deve essere fatta, tramite avvocato, al Direttore Generale della ASL che, se non addiviene ad un accordo, dovrà essere citato in giudizio. La difficoltà è anche dimostrare i danni subiti, che possono essere materiali, morali, biologici.
In pratica, stante la disastrata situazione della giustizia italiana, i tempi (e i costi) per arrivare alla conclusione del giudizio sono tali da scoraggiare qualsiasi tentativo che non sia motivato o da sensibili danni subiti o da questione di principio.

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Domanda n°70

Illustrissimo Ingegnere, dovendo fare il coordinatore in fase di esecuzione di un lavoro pubblico, progettato nel 2007 ed appaltato nel 2008, devo aggiornare il PSC al D. lgs 81/2008 ??

Risposta

Non è necessario in quanto per il PSC non è cambiato niente. Occorre invece stare attenti ai POS che devono essere fatti secondo D. lgs. 81/08. Naturalmente se non ha fatto Lei il PSC lo controlli bene per assicurarsi che sia idoneo.


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Domanda n°69

Egregio ing. avrei due quesiti per lei:
1) Ho frequentato sia il corso per la sicurezza nei cantieri D.lgs 494/96 (e successivo aggiornamento di 8 ore ai sensi del d.lgs 81/08) che il Modulo C del Corso RSPP, posso provvedere alla formazione ed informazione dei lavoratori dell'azienda presso cui lavoro?
2) Con i miei requisiti e la laurea in ingegneria ambientale vecchio ordinamento, sono esonerato dai moduli A e B del corso per RSPP?


Risposta

1)La possibilità di fare informazione e informazione ai lavoratori aziendali in materia di sicurezza è consentita giuridicamente a tutti ( e quindi anche a Lei) ma la sua efficacia dipende dai seguenti requisiti del docente :
· cultura della sicurezza
· conoscenza del rischio derivante dall’attività aziendale
· capacità di comunicare

2) Allo stato attuale, non essendoci un decreto di equiparazione tra le lauree vecchio ordinamento e le lauree attuali che esonerano dalla frequenza dei moduli A e B, ogni laureato vecchio ordinamento si assume la responsabilità di ritenersi esonerato. Tale responsabilità , in caso di errore professionale occorso nell’attività di RSPP dovuto ad ignoranza tecnica, potrebbe peggiorare la situazione giuridica. Cioè, al di là del possibile esonero consentito dalla normativa, , per evitare guai personali e soprattutto ai lavoratori che si devono tutelare, è opportuno seguire il corso B specifico se non si ha già una preparazione specifica universitaria.
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Domanda n°68

Carissimo ing. Mannelli, volevo chiederle se è sempre necessario installare l'impianto di messa a terra dei ponteggi o se ci sono casi in cui si può evitare. Grazie anticipatamente per la cortese risposta.



Risposta

Ai fini di evitare noie con “l’ispettore” occorre sempre l’impianto di messa a terra, quale che sia. Tecnicamente occorre distinguere:

impianto di messa a terra per la protezione dalle scariche atmosferiche
Si rende necessario a seguito di calcolo di auto protezione dalle scariche atmosferiche eseguito secondo norme CEI. Se tale calcolo dimostra che il ponteggio è “auto protetto” non è necessario l’impianto di protezione. (per il calcolo http://www.electroportal.net/vis_resource.php?section=RP&id=148 )

impianto di messa a terra per la protezione dai contatti elettrici indiretti
Ricordo che sui ponteggi non devono essere mai utilizzati corpi illuminanti che, rompendosi, possano mettere in tensione superiore a 25 V il ponteggio. Possono invece essere utilizzate attrezzature elettriche marcate CE. e i cavi lettrici di tali attrezzature devono essere protetti contro lo sfregamento che potrebbe rendere nudi i conduttori elettrici mediante rottura dell’isolante per sfregamento. I guasti predetti causerebbero, ai lavoratori a contatto con il ponteggio, contatti elettrici diretti, contro i quali non esiste alcuna protezione.
L’impianto di messa a terra si rende necessario nel caso che dall’ambiente (suolo, ferri di armatura) possano essere indotte sul ponteggio potenziali elettrici superiori a 25 Volt.

Mostro stralcio di un interessante articolo reperibile su http://www.consted.com/imptrad/impianto-di-terra/messa-a-terra-ponteggi.asp
con l’avvertenza che è bene fare riferimento a norme CEI ultima edizione (es: CEI 81-10) se si decide di non fare l’impianto di messa a terra (le norme CEI riservano spesso sorprese con gli aggiornamenti)

Protezione contro la fulminazione direttaUn ponteggio metallico potrebbe necessitare di un impianto di protezione contro la fulminazione diretta (Norma CEI 81-1). Bisogna, cioè, valutare il rischio di perdite di vite umane a causa delle tensioni di passo e contatto, se nei 5 m vicino alla struttura - nelle zone con resistività superficiale rs del suolo inferiore a 5 kW m - si prevede la presenza di persone in elevato numero o per notevole periodo di tempo. Questa valutazione può essere effettuata utilizzando l'appendice G della Norma CEI 81-1 o il diagramma pubblicato sulla Guida CEI 64-17 "Guida all'esecuzione degli impianti elettrici nei cantieri". La semplice lettura del diagramma consente di discriminare la struttura protetta da quella da proteggere e, quindi, se è necessario l'impianto di protezione contro la fulminazione diretta. L'uso del diagramma è subordinato alla conoscenza dei termini utilizzati per il calcolo, illustrati nell'Appendice G della Norma CEI 81-1. L'Appendice illustra, infatti, una procedura semplificata per la valutazione della necessità di realizzazione di un impianto di protezione ed è sempre applicabile alle strutture metalliche all'aperto e, quindi, anche ai ponteggi. Una nota all'Appendice ricorda anche che: "Un tappeto di usura in conglomerato bituminoso con spessore 5 cm (o uno strato di ghiaia di spessore 10 cm) hanno una resistività superficiale rs maggiore di 5 kWm". Questo significa che i ponteggi eseguiti su terreni di questo tipo, nonché quelli in cui non è prevista presenza di persone in numero elevato o per un elevato periodo di tempo entro 5 m dalla struttura, "non è necessario procedere ad alcuna valutazione di rischio, in quanto si considerano già protette (autoprotette) dalle fulminazioni dirette" (Art. 11.3 - Guida CEI 64-17).
Masse estraneeUno dei quesiti che sono spesso rivolti ai relatori negli incontri tecnici, riguarda il collegamento a terra del ponteggio metallico. Erroneamente, infatti, si tende a considerare il ponteggio una massa che deve essere collegato a terra. Vorrei ricordare che, secondo quanto definito dalla Norma CEI 64-8 (articolo 23.2), è una massa la "parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccata e che non è in tensione in condizioni ordinarie, ma che può andare in tensione in condizioni di guasto. Nota: una parte conduttrice che può andare in tensione solo perché è in contatto con una massa non è da considerare una massa." Non essendo il ponteggio la parte conduttrice di un componente elettrico, questo esclude che esso costituisca una massa. Altresì, date le dimensioni, alcuni ponteggi potrebbero costituire una massa estranea (parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico in grado di introdurre un potenziale, generalmente il potenziale di terra) e, come tali, essere collegati in equipotenziale all'impianto di terra. Nel commento all'articolo 23.3, infatti, sono considerate masse estranee (alla stessa stregua delle tubazioni metalliche, ad esempio) anche le parti metalliche, non facenti parte dell'impianto elettrico, che presentano verso terra un valore di resistenza inferiore a 200 W (cantieri edili).
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Domanda n°67

Il Dirigente Scolastico deve richiedere all'ente proprietario il DUVRI in caso di ditta esterna con cantiere nella sua scuola, o non è necessario?


Risposta

E’ assolutamente obbligo del dirigente scolastico, quale DL, richiedere il DUVRI all’ente proprietario perché è l’unico strumento che gli consente di tutelare i lavoratori dipendenti e gli ospiti della scuola.
Purtroppo non esiste un obbligo dell’ente proprietario a consegnare tale DUVRI. In caso di diniego, il dirigente scolastico, per autotutela, deve vietare l’accesso e l’inizio dei lavori anche mediante intervento della forza pubblica.

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Domanda n°66

Egregio Ingegnere, una Comunità Montana che avvia al lavoro oltre 200 lavoratori forestali a tempo determinato che effettuano mediamente nell'arco dell'anno solare fra le 100 e le 120 giornate lavorative la figura del datore di lavoro può coincidere con quella del RSPP.
Grazie


Risposta

L’art 4 del D. Lgs 81/08 tratta del computo dei lavoratori. La questione è vedere se applicare il comma 3 o il comma 4. Poiché però l’obiettivo è di dare una risposta pratica e non fare una trattazione teorica applichiamo per semplificare incominciamo ad applicare il comma 4 con la ipotesi minima di 100 giornate :
200 (lavoratori) x 100 (giornate) = 20000 giornate
20000/30 =666 mesi
666/12 = 55 unità annua (uomo anno)
Poiché l’allegato 2 prevede per le aziende agricole la possibilità che il datore di lavoro possa svolgere i compiti di SPP fino a 10 addetti, la risposta al quesito è : no.

Si potrebbe obiettare però che la Comunità Montana non è azienda agricola ma pubblica amministrazione. e che quindi il valore di riferimento dovrebbe essere 200. In questo caso, e ritenendo valida l’applicazione del comma 4, la risposta al quesito sarebbe: si.
Purtroppo il legislatore non ha imposto che l’organizzazione aziendale della sicurezza debba essere realizzata in funzione dei rischi effettivi e non del codice ATECO. Esempio paradossale è quello di un centro trattamento petrolio che è trattato dall’organo di vigilanza alla stregua di una cava a causa del codice ATECO. In tale situazione a farne le spese è il lavoratore che vede diminuita o inficiata la propria tutela.
Può una Comunità Montana , emanazione della pubblica amministrazione, dare una tutela minore al lavoratore? no.

Infine , facendo quella trattazione teorica di cui si accennava all’inizio e che però richiederebbe ulteriori notizie in merito ad eventuali CCNL , si potrebbe dovere applicare il comma 3 dell’art. 4 e quindi il personale si dovrebbe computare a prescindere dalla durata del contratto e dall’orario di lavoro effettuato.

Conclusione: nel caso specifico tutte le argomentazioni portano ad una sola risposta al quesito posto: no.


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Domanda n°65

1°) Una azienda privata multiservizi con più servizi comunali affidati (manut. illuminazione pub.,raccolta rifiuti,serv. cimiteriali, farmacia..), deve redigere uno o più dvr? e dove va conservato?
2° ) per queste attività come definire il luogo di lavoro?azienda privata multiservizi con più servizi comunali affidati (manut. illuminazione pub.,raccolta rifiuti,serv. cimiteriali, farmacia..), deve redigere uno o più dvr? e dove va conservato?
per queste attività come definire il luogo di lavoro?


Risposta

1°) Il DVR deve essere redatto non dalla impresa multiservizi che ha in appalto più servizi comunali ma dal Comune che ha datto l’appalto. Nel DVR l’Ente comunale dovrà analizzare i rischi interferenziali tra l’attività della ditta multiservizi e la propria attività di controllo o altro che si svolgerà nello stesso luogo. Il DVR deve essere unico per tutte le attività date in appalto alla stessa ditta. Deve essere allegato al contratto di appalto e conservato con esso dopo averlo “applicato”.
2° ) Il luogo di lavoro è definito nel titolo II ai fini di dettare norme specifiche di adeguamento prevenzionistico nelle possibilità del datore di lavoro che ha la disponibilità di tali luoghi:
Art. 62.
Definizioni
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai
fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi
di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati
all'interno dell'azienda o dell'unita' produttiva, nonche' ogni altro
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unita' produttiva accessibile
al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda
agricola o forestale.
Il luogo di lavoro ai fini di tutelare il lavoratore è ogni luogo dove il lavoratore presta la propria attività al datore di lavoro , il quale deve garantire comunque anche in tali luoghi , nei limiti delle possibilità tecniche, la tutela del lavoratore ed infatti è stata variata la definizione del servizio prevenzione e protezione rispetto al D. Lgs. 626/94

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme
delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda
finalizzati all'attivita' di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori; (non più “nell’azienda” )
Quindi nel caso specifico tutti quelli elencati sono luoghi di lavoro per i quali occorre fare la valutazione del rischio o direttamente o tramite il DVR redatto in collaborazione con l’ente Comune.


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Domanda n°64

Quesiti:
1°) un' azien. agric. vivaistica con + di 10 dipend., tutti a tempo determinato, può svolgere il datore di lavoro i compiti di RSPP ?
L'allegato II del TUS non è molto chiaro, al punto specifico vi è una postilla....(2) la quale non viene riportata a fine pagina.
2°) Il DVR deve avere data certa,una azienda che ha già redatto tale documento come deve comportarsi in tal merito?

Risposta

1°) La nota alla postilla 2) nel D. Lgs. 626/94 indicava :addetti assunti a tempo indeterminato. Nel D. Lgs.81/08 si sono dimenticati di aggiungere la nota o si sono dimenticati di togliere la postilla? Mistero! In attesa di una rettifica ministeriale si può applicare il calcolo dell’art. 4 comma 4: 4. Il numero dei lavoratori impiegati per l’intensificazione dell’attività in determinati periodi dell’anno nel settore agricolo …corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.
2° ) La data certa deve essere messa sul DVR esistente , a prescindere dalla data di effettiva compilazione, subito dopo avere stappato lo spumante del prossimo Capodanno se non interviene un rinvio. Attualmente il rinvio viene dato 50 a 1 dai bookmaker più accreditati.



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Domanda n°63

Egregio Ing. Mannelli,
le volevo porre un quesito che riguarda la nomina del coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione. Secondo quanto espresso dagli art. 90-91-92 del Decreto 81/08, si evince che tali incarichi devono essere affidati in caso della presenza in cantiere di due o più imprese e nel caso di lavori autorizzati tramite permesso a costruire.
Nel mio caso gli interventi saranno autorizzati tramite DIA ed i lavori verranno eseguiti da tre lavoratori autonomi. Devo redigere il piano di sicurezza e coordinamento? La ringrazio sin da ora se vorrà darmi una delucidazione.

Risposta

La nomina del coordinatore in fase di esecuzione è sempre obbligatoria quando in un cantiere c’è o ci sarà la presenza di almeno due imprese. Il coordinatore in fase di progettazione non è obbligatorio quando in un cantiere c’è o ci sarà la presenza di almeno due imprese solo nel caso di lavori privati non soggetti a permesso da costruire.
In caso di cantiere con solo lavoratori autonomi non c’è obbligo di coordinamento.


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Domanda n°62

Egregio Ingegnere, per le imprese artigiane con meno di 10 dipendenti (anche di uno solo) dal 01/01/2009:
1) se volessero autocertificare la valutazione dei rischi, devono effettuarla entro tale data, pur avendo un DVR ai sensi della 626?;
2) devono aver gia comunicato all'INAIL la figura del RSL, e se non viene designato o eletto?
3)si puo designare o eleggere un RSL senza che abbia frequentato il corso di 32 h?
Grazie

Risposta

1) se volessero autocertificare la valutazione dei rischi, devono effettuarla entro tale data, pur avendo un DVR ai sensi della 626?;
L’autocertificazione è possibile sino al 30/6/2012 se non intervengono provvedimenti abrogativi. Se l’impresa artigiana, anche con un solo dipendente, è visitata dall’AUSL deve produrre o l’autocertificazione della valutazione del rischio o il DVR. pertanto se l’impresa ha il DVR non ha alcun bisogno di fare l’autocertificazione. In ogni caso l’impresa per accedere ai cantieri edili deve redigere ogni volta un POS.

2) devono aver gia comunicato all'INAIL la figura del RSL, e se non viene designato o eletto?
no, occorre attendere le istruzioni dell’INAIL.

3)si può designare o eleggere un RSL senza che abbia frequentato il corso di 32 h?
non solo si può ma si deve. Difatti la scelta del RLS è dei lavoratori, l’obbligo di formare il RLS è del datore di lavoro (DL) che lo deve adempiere quando ha saputo chi è stato eletto e nei tempi tecnici necessari (individuazione dell’ente formatore in accordo con l’organismo paritetico). Se il DL formasse di propria iniziativa un lavoratore per farlo poi diventare RLS si stravolgerebbe lo spirito del sistema “626” oltre a far ipotizzare una politica antisindacale.

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Domanda n°61

Vi scrive l’Ing. ……………. (albergatore del Pollino )

Avendo sostenuto l’idoneità modulo C/626 ed essendo in possesso di laurea in ingegneria di primo livello (triennale) vorrei sapere se ho concluso il quadro formativo in riferimento alla 626 nel senso che è giusto ritenermi esentato dal modulo A e B per il tipo di laurea e quindi con il modulo C e successivo aggiornamento decreto 81, a tutt’oggi non devo seguire nessun altro corso?
Posso quindi ritenermi abilitato alla figura dell’RSPP sia presso le strutture ricettive che presso qualsiasi altra azienda in cui sia prevista tale figura?
Posso redigere il piano per le aziende, quindi sono abilitato alla firma di tale piano?

Risposta
Caro collega, preferisco rispondere non privatamente per due motivi:
primo perché il Pollino è una delle meraviglie di Italia e può darsi che uno dei “dieci miei lettori” di fuori regione sia invogliato a venire;
secondo motivo: evidenziare come in Italia la realtà supera la fantasia.
Il collega è un ingegnere che è anche datore di lavoro in quanto albergatore. La norma “scellerata” inclusa nel D. lgs. 81/2008 prevede l’onniscienza dell’ingegnere con laurea triennale e quindi l’esonero dai moduli formativi A e B . Anche gli ingegneri (e gli architetti) non con laurea triennale hanno naturalmente “festeggiato” sentendosi anche loro ope legis “onniscienti” nell’analisi del rischio. Meno hanno festeggiato i colleghi che per solo obbligo e non perché convinti della necessità avevano seguito i Moduli A e B1 e seguenti. Chiedo scusa per la divagazione ma il sito riguarda la formazione e la formazione più efficace è quella accettata e non quella imposta. Naturalmente se esistessero degli ordini professionali potrebbero anche battere qualche colpo ……in testa ai colleghi che nelle commissioni hanno introdotto tale norma.
Il nostro collega ha quindi inteso usufruire dell’esonero moduli A e B ed ha fatto il solo modulo C, sempre obbligatorio anche per i laureati in ingegneria. Adesso il nostro collega è idoneo per fare il RSPP in tutte le aziende e gli alberghi d’Italia……… tranne che nel suo se è datore di lavoro di tale albergo.
Infatti per fare il datore di lavoro-RSPP egli dovrebbe avere i requisiti formativi previsti dal D. M. 16 gennaio 1997 (GU n 27 del 3/2/1997) : corso di 16 ore con determinati contenuti. Non avendoli, non può fare, stricto iure, direttamente, se datore di lavoro, il RSPP, a meno che il solito Ministero non dia una interpretazione autentica della legge stravolgendola come spesso succede.
La redazione del piano di sicurezza nelle aziende (non nei cantieri edili) può essere fatta e firmata da qualsiasi tecnico. Tale piano dovrà comunque essere firmato anche dal datore di lavoro e dal RSPP (oltre che dal medico competente, se previsto, e dal RLS).



Domanda n°60
Egregio Ingegner Mannelli,
sono un Suo ex allievo e vorrei porLE i seguente quesito:

Quali sono gli adempimenti che un amministratore di condominio deve fare sia in presenza che in assenza del portiere in base al nuovo Testo Unico.
Se è possibile sapere quello che deve essere fatto per legge e quello che invece sia opportuno fare, visto che in passato il Ministero ha fortemente
consigliato la verifica ai sensi del DPR 462 (anche senza portiere)nonostante alla lettera il campo di applicazione è solo per dipendenti.
Grazie ma in questo periodo dove ognuno spara cose diverse a riguardo vorrei un parere autorevole.
Risposta

Quello che è obbligatorio per legge lo si legge nella domanda 46..
Quello che è opportuno è la prudenza del “buon padre di famiglia”. Posso solo indicare alcune cose indispensabili:
· verifica periodica dell’impianto di messa a terra condominiale, dei collegamenti equipotenziali, dei collegamenti privati all’impianto di messa a terra condominiale (lasciamo stare per favore, Ministero permettendo, il DPR 462 che detta solo verifiche “fiscali” per “stare a posto”)

verifica periodica delle autoclavi per l’acqua potabile
verifica di idoneità dei locali raccolta rifiuti ove esistano
·verifica periodica del rischio architettonico nei luoghi condominiali
·verifica periodica estintori condominiali
verifica periodica dell’illuminazione di emergenza delle parti condominiali
presenziare alle verifiche manutentive degli ascensori eseguite dalla ditta manutentrice dell’ascensore e alle verifiche periodiche dell’Organismo Notificato;
·presenziare alle verifiche dell’impianto di riscaldamento eseguite dagli enti locali preposti


Domanda n°59


In esito alla Sua nota inviatami in data 02/12/2008 Le specifico che si tratta di un Condomino già in essere dal 2005 con 12 condomini (quattro piani + mansarda). Ora, l'amministratore, per il 05/12/2008, ha convocato un'assemblea straordinaria con ordine del giorno il DUVRI quello che vorrei capire e sapere con certezza è:
se c'è un obbligo da parte del condominio che ha solo un'impresa di pulizie e un ditta per la manutenzione dell'ascensore?

se esiste un tale obbligo a chi spetta la compilazione?
l'amministratore può chiedere, nell'eventualità di un suo obbligo o dovere nella compilazione o predisposizione, un compenso aggiuntivo a quello già pattuito con il suo preventivo?
Da tenere presente che non esiste un portierato!
Nota del 02/12/2008
Non è chiara la domanda. “Informazioni sul DUVRI.
Il mio amministratore ha indetto un'assemblea condominiale con ordine del giorno il sopraccitato documento. Infatti, sarebbe interesse del capo-condomino (che è anche proprietario) presentare il proprio preventivo e sottoscrivere il "documento" come obbligatorio.
In base a sin quanto esposto, vorrei sapere se, per un nuovo edificio ad uso abitativo di 12 appartamenti, il DUVRI è necessario o obbligatorio”

ll DUVRI è riferito a cosa, lavori edili? In attesa del chiarimento comunico che, tranne per lavori edili, nel condominio privo di portiere non si applica il D. Lgs. 812008 e quindi il DUVRI. Nei condomini con il portiere si applica solo l'art. 3 comma 9 del D. Lgs. 81/2008 e non il DUVRI. Nelle FAQ del mio sito c'è già una risposta dettagliata.

1. se c'è un obbligo da parte del condominio che ha solo un'impresa di pulizie e un ditta per la manutenzione dell'ascensore?
- se esiste un tale obbligo a chi spetta la compilazione?
- non esiste obbligo. Se esistesse spetterebbe all’amministratore
3. l'amministratore può chiedere, nell'eventualità di un suo obbligo o dovere nella compilazione o predisposizione, un compenso aggiuntivo a quello già pattuito con il suo preventivo?
la domanda non riguarda la tutela del lavoro ma il tipo di contratto stipulato con l’amministratore: quindi la risposta potrebbe essere positiva o negativa.

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Domanda n°58
Egregio Ingegnere,

in una P.A. (Comune e Comunità Montana) devono essere nominati gli addetti alla Gestione delle Emergenze (Primo Soccorso ed Antincendio) ed il RLS? Ai fini dell'Antincendio l'attività svolta dagli Enti è da considerarsi a rischio basso, medio o alto?

Risposta
Si, il datore di lavoro deve nominare gli addetti, Il RLS deve essere eletto dai lavoratori . In linea generale l'attività dovrebbe essere a basso rischio salvo l'esistenza di notevole accatastamento di carta. Naturalmente occorre fare una valutazione del rischio incendio per essere certi.



Domanda n°57

Egr. Dott. Mannelli,
avrei un paio di domande da porLe riguardante i lavori di ristrutturazione di un edificio privato con presenza di più imprese ed un entità presunta superiore ai 200 uu/gg:
premetto che in tale cantiere il sottoscritto è direttore dei lavori ed è stato normalmente nominato un coordinatore per la sicurezza e redatto il classico PSC;
premetto anche che c'è una impresa principale che ha assolto a tutte le incombenze relative alla sicurezza (POS, Rischi, ecc ecc... carte...carte...carte), e che fortunatamente pare anche sensibile ad assolvere alle "incombenze" quelle serie, che la sicurezza vera, quella fisica, prevede: quelle per esempio per cui "la messa a terra del ponteggio la facciamo anche se non è obbligatoria"!!
Vengo alle domande:
1) le imprese "accessorie" (impiantisti) e quelle subappaltatrici (anche se lavoratori autonomi) quali documenti devono produrre per """stare apposto"""???
2) Posto inoltre che il sottoscritto abbia chiesto loro (verbalmente) di presentare il POS ed il DURC (documenti che io credo siano indispensabili avendo le ditte almeno 1 operaio dipendente ciascuna) e che gli stessi continuano nonostante i miei continui solleciti verbali ad ignorare la richiesta, come potrei comportarmi per cautelare me ed il committente?

Risposta
Non comprendo. Il coordinatore è latitante? perché il direttore dei lavori chiede il POS se c’è il coordinatore? Il direttore dei lavori è stato nominato responsabile dei lavori o si sente (tesi Guariniello ed altri) responsabile dei lavori ope legis? In tal caso deve cacciare il coordinatore per negligenza e nominare subito un altro coordinatore.
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Domanda n°56
Egr. ing.
in un'impresa edile, la figura del preposto, è sempre necessaria?
L'amministratore, RSPP, RSL, possono svolgere tale funzione?

Il preposto deve avere la formazione, quale e di quante ore?

Risposta


La necessità del preposto scaturisce dalla necessità di coordinare i lavoratori quando questo coordinamento influisce positivamente sul rischio. Ad esempio non vedrei la necessità in assoluto del preposto per lavori di tinteggiatura in ambiente civile, tranne che non ci sia l’incidenza di particolari rischi. Invece per lavori in cantiere complesso ritengo la presenza del preposto assolutamente necessaria con l’avvertenza che sovente potrebbe non essere sufficiente un solo preposto. Ad esempio in un cantiere esteso il capocantiere non può presenziare contemporaneamente gli scavi e il montaggio del ponteggio se gli stessi avvengono ad estremità opposte del cantiere.
L’amministratore, il RSPP e il RSL possono svolgere la funzione di preposto avendone i requisiti: competenze professionali ,corso di formazione, aggiornamento.

Il corso di formazione deve avere per contenuto :
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
c) valutazione dei rischi;
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
La durata del corso, allo stato, resta nella discrezionalità del datore di lavoro. Io consiglierei, per un preposto settore edile, almeno 12 ore di corso ed un aggiornamento annuale di tre ore.

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Domanda n°55
cosa vuol dire "unico" documento di valutazione dei rischi interferenti?
IL DUVRI è unico rispetto al singolo appalto di servizio o fornitura o lo è rispetto all'unità produttiva?


Risposta


Il DUVRI è unico rispetto al singolo contratto d’appalto o d’opera o di somministrazione ma deve tenere conto di tutte le attività che si svolgono contemporaneamente in azienda, quindi quella del committente più quelle di tutti i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori e quelle di tutti i lavoratori autonomi . Il termine unico si riferisce alla unitarietà dell’intervento preventivo che deve essere concordato dal datore di lavoro committente e da tutti i datori di lavoro che operano contemporaneamente nell’azienda del committente.
D. Lgs. 81/08 Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto ed il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
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Domanda n°54
in una P.A. il RUP è stato nominato dal Direttore Generale, mentre la gestione dell'appalto è affidata ad altro dirigente. Quesito:
a) Chi dei due deve essere considerato COMMITTENTE?

Risposta

Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto. Chi nomina il RUP è irrilevante.
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Domanda n°53


in un appalto pubblico di servizi di pulizia occorre redigere il DUVRI che deve essere allegato al bando di gara.
Chi deve firmarlo?
deve predisporlo il RSPP o un qualsiasi altro tecnico competente in materia di sicurezza?

Risposta
Il DUVRI è un documento del rischio ed in quanto tale deve essere redatto dal Datore di lavoro con la collaborazione del RSPP e del medico competente, quest’ultimo quando necessario. Deve essere firmato dal datore di lavoro, il quale prudentemente chiederà al suo RSPP di firmarlo. In alcune amministrazioni è uso il consulente , tanto che alcuni software lo prevedono ormai sempre. Il consulente del consulente RSPP dovrebbe essere una eccezione, comunque , nel caso sia stato nominato (e pagato) è ovvio che debba firmare anche egli il DUVRI.
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Domanda n°52


Egregio ingegnere, deve effettuare misure del gas radon una impresa che esegue lavori di scavo all'aperto e in gallerie, atteso che il dl 241/00 all' art 2 recita"....Dal campo di applicazione sono escluse le operazioni di aratura, di scavo o di riempimento effettuate nel corso di attivita' agricole o di costruzione...." . Se il rischio deve essere valutato quale tecnica di misura consiglia?
La ringrazio

Risposta

per i lavori di scavo all'aperto il problema non si pone nè giuridicamente nè tecnicamente. per i lavori di scavo gallerie il problema giuridicamente non si pone in quanto vige l'art. 2 del D. 241/00 mentre tecnicamente il problema del rischio dipende dalla durata dei lavori, dalla zona e dalle condizioni di ventilazione della galleria. Eventuali misure in galleria per lavori brevi dovrebbero essere eventualmente fatte, se ritenute necessarie, con analizzatore istantaneo mentre per lavori lunghi va bene l'analizzatore dosimetrico . Comunque il rischio radon è significativo per lunghe esposizioni.
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Domanda n°51
Lavoro privato di manutenzione ordinaria e straordinaria (soggetta a DIA).
L’entità presunta del cantiere è inferiore a 200 uomini/giorno.
Verranno utilizzati dei ponteggi prefabbricati e una piattaforma aerea.
- Il committente ha designato me come coordinatore pur non avendone l’obbligo secondo quanto prescritto dall’art. 90 comma 3 del Dlgs. 81/2008: a questo punto cosa devo fare avendo già accettato l’incarico di coordinatore?

Risposta

La nomina del coordinatore è un obbligo nei casi previsti (lavori edili con due imprese), una facoltà negli altri casi. Pertanto la nomina a coordinatore può essere sempre accettata e svolta secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008. In particolare, nell’ipotesi di una sola impresa, attua in particolare l’obbligo di: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
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Domanda n°50


un servizio di manutenzione di software del tipo client-server può essere considerata prestazione di carattere intellettuale anche se svolta presso la sede dell'amministrazione proprietaria del software e, pertanto, non soggetta a redazione del DUVRI?


Risposta

Il servizio di manutenzione di software del tipo client-server è senz’altro da considerare prestazione di carattere intellettuale. La determinazione dell’AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE - DETERMINAZIONE 5 marzo 2008 -
“Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.
(Determinazione n. 3/2008). (GU n. 64 del 15-3-2008 )
esclude il DUVRI , tra l’altro, per le prestazioni di carattere intellettuale.

OPINIONE
Non credo che tale attività possa sempre essere esente da DUVRI senza una puntuale valutazione ( si pensi ad esempio ad un server installato nel reparto laboratori biologici di un ospedale o in una raffineria). Teniamo anche presente la piramide normativa.
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Domanda n°49

Sono subentrato come coordinatore in fase di esecuzione a lavori iniziati. Mi ritrovo un psc e un pos redatti in base alla legge 494 e 528. debbo aggiornare il psc e far aggiornare il pos ai sensi del d. lgs 81/2008 ed in questo caso sospendere il cantiere per un tempo che reputo necessario? o la normativa parte dal 1 gennaio 2009?

Risposta

Giuridicamente l'obbligo di aggiornare i POS decorre dal 1/1/2009, tenuto però presente che con giruidicamente voglio solo intendere impropriamente che l'organo di vigilanza può elevare contravvenzione in caso di mancanza di congruità formale dei POS con il D. Lgs. 81/2008.
Tecnicamente e per evitare conseguenze giuridiche personali quali accuse di concorso di colpa in omicidio colposo o lesioni gravi/gravissime l'obbligo di aggiornare i PSC e i POS ai nuovi rischi individuati dal D. Lgs. 81/2008 e che si possono leggere nella pagina "cantieri" di queso sito, è già in vigore in quanto già compreso nell'art. 4 del D. Lgs. 626/94.

In quanto alla scelta di sospendere il cantiere da parte del coordinatore nominato "in corso d'opera" ed in sostituzione, la decisione spetta al coordinatore stesso che la dovrà assumere in funzione di una sommaria valutazione dei rischi delle fasi di lavorazione in corso e delle conseguenze economiche e giuridiche che il committente può subire per la sospensione dei lavori derivanti dalla sua decisione di sostituire il coordinatore.


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Domanda n°48
Sono stato nominato Prog. e D. L. il committente nominerà me come R. L., come viene formulata tale nomina? Inoltre penso che non occorra il coord. perché anche se ci sarà una prima impresa per la demol., una seconda per realizzare paratie e sbancamento, infine si allestirà il cantiere definitivo, il tutto avverrà in tempi differenti. Ognuna delle imprese dovrà disporre di un POS? Le responsabilità di R. L. quali saranno?

Risposta

Per la nomina si può utilizzare il modello disponibile nella pagina "Cantieri". L'obbligo della nomina del coordinatore ricorre in tutti i casi ove sia prevista, o più opportunamente non sia da escludere, la presenza , anche non contemporanea, di almeno due imprese nello stesso cantiere. E' opportuno ricordare che i rischi interferenziali nascono anche per interferenze spaziali "pure" cioè senza interferenza temporale. Ogni impresa che entra in un cantiere deve fare il P.O.S. Le responsabilità del R. L. sono quelle derivanti dall'incarico e dall'art. 93 comma 2.

Articolo 93 - Responsabilità dei responsabili dei lavori
2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

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Domanda n°47


Il D. Lgs. 81/2008 obbliga le imprese esecutrici a trasmettere il POS. Presuppone che la mandataria dell'A.T.I. appaltatrice abbia redatto il suo POS, ma non sembra corra l'obbligo di trasmissione almeno fino a quando la stessa non diventi anche esecutrice. La mandataria ha trasmesso il POS di una delle esecutrici. Deve trasmettere anche il suo? Deve accompagnare il POS della esecutrice con una dichiarazione di congruenza con il proprio?

Risposta

Il D. Lgs. 81/2008, UT, non conosce le imprese mandatarie ma solo le imprese affidatarie e le imprese esecutrici. Pertanto la impresa mandataria deve essere vista come impresa affidataria mentre le atre imprese ATI sono solo esecutrici. Le imprese solo esecutrici devono trasmettere il proprio POS alla impresa affidataria che appone un visto di congruità e lo consegna al CSE. Solo dopo il visto di congruità del CSE l'impresa esecutrice entra in cantiere. Quando l'impresa esecutrice entra in cantiere è come se entrasse anche l'impresa affidataria, perché è corresponsabile del lavoro in cantiere. Ricordo che il CSE ha rapporti ufficiali solo con l'affidataria e con il preposto o dirigente di cantiere dell'affidataria. A sua volta l'impresa affidataria per entrare in cantiere e sorvegliare la esecutrice deve necessariamente consegnare il POS al CSE.
Conclusione: prima di consentire la realizzazione del cantiere e l'ingresso di una qualsiasi impresa il CSE deve avere soprattutto il POS dell’impresa affidataria.

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Domanda n°46
Quali obblighi per la sicurezza esistono per l’amm.re di condominio? credo sia applicabile l'art.26 TUSL, ma…l'informazione di cui al c 1 lett. b è scritta o orale? è un DVR? Si parla di rischi interferenti anche quando esiste una sola impresa nel condominio o è necessaria la pluralità (tra cui la vita normale del condominio)?
E in caso di assunzione diretta di un dipendente?

Risposta

L'amministratore di condominio, se nel condominio c'è il portiere, è un datore di lavoro "a responsabilità limitata": cioè egli deve adempiere solo a quanto previsto nell'art. 3 comma 9 D. Lgs. 81/2008:

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

In concreto l'amministratore deve fare la denuncia dell'impianto di protezione dai contatti indiretti limitatamente alla "guardiola" del portiere e fornire tutte attrezzature marcate CE (aspirapolvere, cancello automatico, scopa elettrica, ecc.).
L'art 26 in questo caso non trova applicazione giuridica (in quanto l'art 3 non ne fa riferimento), ma neanche applicazione sostanziale in quanto nell'eventuale DUVRI (documento unico di valutazione del rischio) l'amministratore dovrebbe riportare quali rischi l'attività del portiere potrebbe provocare all'impresa entrante nel condominio (l'esistenza di tali rischi appare perlomeno improbabile).
Se invece l'amministratore affida lavori di edilizia così da realizzare un cantiere, nei suoi confronti trova totale applicazione quanto disposto dal titolo IV UT nei riguardi del committente (verifica idoneità tecnico professionale delle imprese, nomina Coordinatore, notifica ecc. ).
Infine si coglie l'occasione per ricordare che l'amministratore di condominio non può più nominarsi Responsabile dei Lavori per i cantieri che interessano il condominio se non è almeno anche il progettista e direttore dei lavori. (in realtà essendo committente non l'avrebbe potuto fare neanche prima.....)

Quali sono i lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati ?
Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da proprietari di fabbricati.
C.C.N.L. 12 maggio 1995
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI E MANSIONI
Art. 3. - I lavoratori ai quali si applica il presente contratto sono classificati come segue:
A) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la custodia e la pulizia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, fruendo di alloggio.
Al) Portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
B) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e la custodia degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi e, secondo le consuetudini locali, per le altre mansioni accessorie inerenti agli stabili ai quali essi sono addetti, con esclusione dei servizi di pulizia ma fruendo di alloggio.
B1) Portieri che prestano la loro opera soltanto per la vigilanza e le altre mansioni accessorie degli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, senza alloggio.
C) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia dell’androne, delle scale e degli accessori, con esclusione del servizio di vigilanza e custodia. Ad essi possono essere affidati ulteriori servizi quali: accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione, apertura e chiusura del portone, distribuzione della posta ed altri servizi similari.
D) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano prevalentemente la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, con mansioni di operaio qualificato, per la manutenzione degli immobili, degli impianti e apparecchiature in essi esistenti o che di essi costituiscono pertinenza.
E) Lavoratori che, con rapporto di lavoro continuativo e non occasionale, prestano la loro opera nei complessi immobiliari ad uso di abitazione o ad altri usi, per la pulizia e/o conduzione dei campi da tennis e/o piscine, e/o spazi a verde (non inferiori a mq 200), e/o spazi destinati ad attività sportive e ricreative in genere, con relativi impianti (sempre che l’attività non richieda particolari capacità tecniche, specializzazioni o licenze), e/o sorveglianza e pulizia di locali condominiali destinati al parcheggio di autovetture dei condomini.
F) Lavoratori che svolgono mansioni di concetto, operativamente autonome, che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico-professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell’attività di altri dipendenti, quali:
· impiegati di concetto, anche tecnici, contabili di concetto, programmatori meccanografici, segretari di concetto.
G) Lavoratori che svolgono mansioni d’ordine, con adeguate conoscenze tecnico-pratiche, comunque acquisite, quali:
· contabili d’ordine, operatori meccanografici, addetti di segreteria con man-sioni d’ordine, addetti a servizi esterni per il disbrigo di commissioni presso Enti, Istituti ed Uffici Pubblici e/o privati.
Agli effetti delle lette A) e B) del presente comma, si intende per vigilanza l’effettivo servizio di sorveglianza che rientra nelle normali mansioni del portiere, da prestarsi secondo l’orario di cui al successivo art. 25. Potranno essere stipulati anche accordi aziendali e di complessi immobiliari per i servizi non previsti nelle allegate tabelle.


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Domanda n°45

L’art. 8 comm. 11 del D. Lgs 626/1994 imponeva al D. L. di comunicare all’Ispettorato del Lavoro e alle A.S.L. il nominativo della persona designata come R.S.P.P. interno o esterno all’azienda; con il D. Lgs 81/2008 resta comunque a carico del datore di lavoro detta comunicazione?

Risposta
No, la comunicazione è sparita forse perché la data certa sul D.V.R. contenente il nominativo del R.S.P.P. la rendeva superflua.

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Domanda n°44

Nella pratica operativa, quali sono le responsabilità di un R.S.P.P.?
In un Ente con più sedi e impianti, si nomina un R.S.P.P. per ciascuna sede o impianto?

Risposta

Le responsabilità del R.S.P.P. sono quelle tipiche di un consulente. Se il R.S.P.P. sa rispondere in scienza e coscienza alle domande del D. L. lo deve fare, se dubita di sapere deve ammettere di non sapere perché se il D. L. è indotto a sbagliare dai consigli o dai silenzi del R.S.P.P., quest'ultimo risponderà penalmente in concorso con il D. L. dei danni arrecati ai lavoratori.
Ad ogni D. L. corrisponde uno e uno solo R.S.P.P. e almeno un A.S.P.P.

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Domanda n°43
E’ possibile eseguire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in economia (es. rifacimento manto di copertura....) Nel caso di lavori in economia è necessario redigere il piano di sicurezza?

Risposta

Alla prima domanda non so rispondere in quanto mi interesso solo di prevenzione infortuni e non di pratiche edilizie. Alla seconda domanda rispondo sì, occorre sempre il P.O.S. se i lavori vengono affidati ad una impresa e sempre anche il P.S.C. se vengono affidati a più di una impresa.


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Domanda n°42
Cosa si può fare se, a seguito di segnalazione effettuata alla A.S.L. competente (con telegramma) in merito alla inosservanza in un cantiere edile delle norme di cui al D. Lgs. 81/2008, questa non provveda a fare un sopralluogo?

Risposta

Si può ripetere il telegramma inviandolo anche alla D.P.L. e alla Procura della Repubblica evidenziando l'ipotesi di un pericolo grave ed immediato e l'omesso intervento della A.S.L. Naturalmente nell'ipotesi che il primo telegramma fosse fondato e giustificato.

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Domanda n°41
Quali sono le principali attenzioni che il C.S.P. e il C.S.E. devono avere prima e durante i lavori in cantiere (per non incorrere in facili sanzioni) in base al D. Lgs. 81/2008.

Risposta

Il C.S.P. deve solo assicurare la redazione del P.S.C. e del F.A.S. Più complicato è il compito del C.S.E. Egli deve assicurare la fattibilità del P.S.C., la congruità dei P.O.S. al P.S.C. e redigere un analitico registro di coordinamento.
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Domanda n°40
Nel caso in cui è stato nominato il capo cantiere "lo stesso è capocantiere in altri cantieri" (il preposto non è stato nominato - Pos 2007). Il capocantiere è anche l'addetto alla gestione dell'emergenza. Di norma non si dovrebbe assentare, nel caso ciò accadesse cosa dovrei fare per evitare ciò?

Risposta

La presenza del Preposto è assolutamente necessaria se la valutazione del rischio sulle lavorazioni in corso è influenzata positivamente e sensibilmente dalla presenza del preposto. Perciò il Coordinatore deve, per quieto vivere, assumere atteggiamenti variabili. In caso di scavi, demolizioni, montaggio ponteggi, lavori in ambienti pericolosi deve pretendere la presenza del preposto mediante ordine di servizio, richiamo e proposta di espulsione.
Per quanto riguarda l'emergenza, che doveva essere prevista nel P.S.C., vale lo stesso discorso. Comunque se non si teme di perdere il cliente, il Coordinatore può pretendere sempre la presenza continua in cantiere del preposto e dell'addetto alla emergenza con una prima lettera di servizio all'impresa.
Una seconda lettera di richiamo e sollecito indirizzata pure al committente ed una terza lettera al committente per chiedere l'allontanamento dal cantiere dell'impresa.
Se il committente non ottempera occorre poi fare segnalazione alla A.S.L. Naturalmente èmeglio cercare di non arrivare alla richiesta di espulsione.

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Domanda n°39
Lavori di manutenzione ordinaria in un appartamento: pavimenti, etc... + impianto elettrico. Impresa appaltatrice una, ma presumibilmente la revisione dell'impianto elettrico sarà data in subappalto. E' necessario il P.S.C. o si può ovviare con il piano sostitutivo? Nel comune di Bologna, dove si svolgeranno i lavori sembra sia necessario in ogni caso fare comunicazione alla A.S.L. per quanto riguarda il rischio elettrico. E’ plausibile?

Risposta

Occorre un P.S.C. fatto dal C.S.E. Cioè si può fare a meno di nominare il C.S.P. Il piano sostitutivo è previsto solo per i lavori pubblici con una sola impresa.
Non solo a Bologna, ma anche a Potenza e a Lampedusa occorre denunciare alla A.S.L. (e all'I.S.P.E.S.L.) l'impianto di messa a terra dei cantieri.

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Domanda n°38
La nomina del Coordinatore spetta sempre al committente? Se non c'è alcuna delega in assoluto al Direttore dei lavori come responsabile dei lavori, la responsabilità della mancata notifica in capo a chi rimane? Si premette che nel caso specifico è stato solo formalmente dato inizio ai lavori ma di fatto il cantiere non è aperto.

Risposta

No, anche al Direttore dei Lavori (D. L.) se ha avuto l'incarico di Responsabile dei Lavori (R. L.). La notifica deve essere fatta dal committente in caso non sia stato nominato il D. L. come R. L. Anche se il cantiere non è aperto ma si è dato formalmente inizio ai lavori, la mancanza di notifica sospende l'efficacia del titolo abilitativo.

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Domanda n°37

1. Nel P.S.C., nel caso di assenza della stima della sicurezza, quale è la sanzione a cui va incontro il Coord. in fase di progettazione e quello in fase di esecuzione?
2. In assenza di coord. in fase di esecuzione chi analizza il P.O.S. redatto dall'impresa? Il Direttore dei lavori ha qualche responsabilità in merito?

Risposta

L'omissione dei costi della sicurezza può essere inteso dall'Organo di Vigilanza come non conformità all'allegato XV e quindi come violazione all'art.91 e quindi con l'ammenda da 3.000,00 a 12.000,00 euro o arresto. Per tale omissione non può essere sanzionato il C.S.E. a meno che non siamo nell'ipotesi che non sia stato nominato il C.S.P.

Il Coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000,00 a 12.000,00 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;

D’altra parte l’adeguamento del PSC da parte del CSE riguarda la congruità del PSC al POS e alle attività effettivamente svolte nel cantiere. In altre parole l’omissione dei costi della sicurezza induce il committente a non esigere il non ribasso in fase di contratto ma quando il cantiere è aperto ormai il contratto è fatto.

Per le responsabilità del D. L. vedere la domanda 35

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Domanda n°36

Quali requisiti debbono possedere i soggetti che organizzano corsi per addetti antincendio in attività a rischio basso, medio ed alto?

Risposta

I soggetti che organizzano i corsi non devono avere particolari requisiti, eccetto quelli di efficienza, efficacia ed economicità. Anche per i docenti non si richiedono particolari requisiti giuridici. Occorre ricordare però che i lavoratori che hanno l'obbligo di frequentare i corsi a rischio alto (le attività elencate nel decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e nel decreto ministeriale 30 ottobre 1986) hanno altresì l'obbligo di superare un esame con i V.V.F.F. per acquisire un attestato di idoneità.
Legge 28 novembre 1996, n. 609 Art. 3.
3. I Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, previo superamento di prova tecnica, rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da enti pubblici e privati.
Si consiglia quindi di utilizzare per le docenze dei corsi a rischio incendio alto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

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Domanda n°35

Per un lavoro sono Progettista, Direttore dei lavori e calcolatore strutturale. Se il committente non nomina il Responsabile dei lavori, io come Direttore dei lavori sono responsabile se succede qualche incidente?

Risposta

L'obbligazione del Direttore dei Lavori consiste in un’opera di controllo e verifica, per conto del committente, della regolarità ed del buon andamento dell’opera posta in essere dal costruttore. Il Direttore dei Lavori “non ha l'obbligo di essere continuamente presente all'esecuzione di essi o comunque di intervenire ad ogni operazione materiale relativa all'esecuzione stessa, essendo tali mansioni affidate all'assistente. Tuttavia, egli non deve necessariamente fidarsi dell'impresa appaltatrice dei lavori fino al punto da essere esonerato dall'obbligo di esercitare una qualsiasi sorveglianza, almeno periodica, e comunque, idonea ad assicurare che l'opera sia eseguita in conformità del progetto ed a regola d'arte, nonché di verificare, almeno con ispezioni saltuarie, la qualità e la quantità dei materiali impiegati nella costruzione, al fine di evitare, per quanto è possibile, le frodi che possano essere consumate a danno del committente (Cass. 04.07.1962, n. 1705, Repertorio Giustizia Civile, 1962, Appalto, 14; Cass. 07.02.1975, n. 475, Massimario della Giustizia civile, 1975, 226).
Se i lavori prevedono la necessità del Coordinatore, il Direttore dei Lavori, se non incaricato dal committente quale responsabile dei lavori, non assume nessuna funzione di garanzia riguardo la prevenzione infortuni ma resta responsabile di infortuni gravi o mortali nel caso che gli stessi avvengano per macroscopiche violazioni al progetto ed alle norme di buona tecnica.
Vedere a tale proposito l'interessante sentenza riportata sul sito dell'Ing. Porreca http://www.porreca.it/porreca_gerardo11.htm.La stessa cosa dovrebbe essere valida se si tratta di un cantiere con unica impresa. Le notizie che si rinvengono in letteratura però insegnano che ciò dipende molto dal procuratore inquirente. A volte sembra che si vada a caccia del capro espiatorio.
Pertanto, consiglierei in questa ipotesi di intervenire almeno per le violazioni più gravi, quali ad esempio lavori su tetto, chiaramente non portante, ma è soltanto un consiglio non un chiaro obbligo giuridico.

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Domanda n°34

L’allegato XIV al D. Lgs. 81/2008 impone un corso di aggiornamento di 40 ore con cadenza quinquennale. A mio modesto avviso, chi è in possesso di un attestato di frequenza al corso antecedente al 15.04.2003 (attestato di corso per Coordinatori della sicurezza nei cantieri rilasciato da più di 5 anni) deve effettuare il corso di 40 ore di aggiornamento. Nelle more non può svolgere le funzioni di Coordinatore.

Risposta

Io sarei anche più categorico. Il legislatore con il D. Lgs. 81/2008 dispone che il Coordinatore abbia esperienza di cantiere, formazione conforme all'allegato XIV, aggiornamento quinquennale conforme all'allegato XIV. Giustamente ella osserva che alla data del 15/05/2008 il Coordinatore formatosi 5 anni decade perché privo del necessario aggiornamento. Ma, se osserva bene, alla data del 15/05/2008 sono decaduti tutti i Coordinatori perché nessuno ha la formazione dell'allegato XIV. Infatti il legislatore, forse per la fretta, ha dimenticato di salvare il pregresso, come invece ha fatto in altri casi dello stesso testo legislativo, in occasione ad esempio della formazione dei datori di lavoro che vogliono svolgere direttamente il ruolo del R.S.P.P. Quindi, se non vogliamo bloccare gran parte dei cantieri italiani dobbiamo supporre che la nuova formazione sia obbligatoria per chi si qualifica dopo il 15/05/2008 e, analogamente, l'aggiornamento decorra da tale data.
Ovviamente si spera che anche la magistratura sia dello stesso parere.

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Domanda n°33
Segnalazione guasti sito: la home page è commentata in lingua spagnola …

Risposta

Complimenti. E’ il primo che finalmente chiede il significato della introduzione spagnola. Trattasi della prima pagina del Don Chisciotte in lingua originale. Difatti chi se non Don Chisciotte può credere che esista chi apprezzi una formazione seria?
Tanti vogliono l'informazione (non la formazione) e l'attestato, gli altri solo l'attestato.

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Domanda n°32

Ho dei dubbi circa il D.U.V.R.I. introdotto dalla legge 123 del 3 agosto 2007: viene elaborato insieme dal datore committente e dalla ditta appaltatrice? Sostituisce o è un'integrazione di qualche altro documento di valutazione dei rischi? Modifica l'art. 7 del D. Lgs. 626/94 nel senso che introduce un documento scritto?

Risposta

Il D.U.V.R.I. era elaborato dal Datore di Lavoro committente, a seguito di scambio di informazione con la ditta esecutrice. La legge 123/07 in effetti aveva così modificato drasticamente l'art.7 del D. Lgs. 626/94 sostituendo ad un generico scambio di informazioni tra datori di lavori una effettiva assunzione scritta di responsabilità del Datore di Lavoro committente il quale doveva valutare, rendere accettabile e comunicare i rischi interferenziali tra le due attività che stavano per svolgersi nella propria azienda. La legge 123/07 è stata abolita, per questa parte, dal D. Lgs. 81/2008 il quale però l'ha ripresa all'art. 26.
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione.
1. Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
omissis
3. Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico Documento di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

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Domanda n°31
Vorrei sapere ogni quanto tempo bisogna aggiornare i corsi di formazione per gli addetti antincendio?

Risposta

I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626".
Tale decreto non prevede alcuna periodicità di aggiornamento neanche nel caso che tale aggiornamento fosse scelto dal gestore come misura compensativa.
Pertanto allo stato attuale ogni DL può decidere come ritiene opportuno.

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Domanda n°30
Sono il Coordinatore in fase di esecuzione. Ho fatto la richiesta di aggiornamento del P.O.S., chiedendo anche che mi venissero consegnati a me i P.O.S. delle eventuali ditte appaltatrici, mi è stato risposto che non c’è nessun articolo che lo impone e che non è tenuta (l'impresa) a consegnarmi i P.O.S. che invece saranno comunicati al Responsabile del procedimento. Cosa devo fare a questo punto?

Risposta

Evidentemente si tratta di un cantiere con più imprese per un’opera pubblica. Non è chiaro se il C.S.E. ha fatto richiesta dei P.O.S. o di aggiornamento dei P.O.S. Pertanto trattiamo le due ipotesi.
Si devono incominciare i lavori e il C.S.E. chiede i P.O.S. aggiornati al D. Lgs. 81/2008. Una o più imprese rifiutano la consegna dicendo che saranno consegnati al Responsabile del Procedimento che in questo caso è anche il Responsabile dei Lavori. Il C.S.E. prende atto, non autorizza l’inizio dei lavori relativi alle imprese inadempienti, ne dà comunicazione scritta al Responsabile dei Lavori, rimane in attesa ed ha coscienza che avrà vita difficile con quelle imprese che hanno mostrato un comportamento contrario alla cultura della sicurezza e che quindi dovrà prestare massima attenzione nel cantiere intensificando le visite (naturalmente cercando di ripagare con la stessa cordialità alla prima occasione).
Seconda ipotesi: trattasi di cantiere già in sviluppo per il quale il C.S.E. ha già avuto a suo tempo i P.O.S. ma avendo seguito l’aggiornamento con l’Ing. Mannelli ha capito che è il caso di richiedere un aggiornamento dei P.O.S. secondo il D. Lgs. 81/2008. In questa seconda ipotesi avrebbe anche significato l’obiezione “NON C'E' NESSUN ARTICOLO CHE LO IMPONE”, ma non si capirebbe perché poi si consegna l’aggiornamento al R. L.
Comunque in questo caso l’impresa ha ragione, perché “NON C'E' NESSUN ARTICOLO CHE LO IMPONE”. Allora? Occorre che il C.S.E. esamini nuovamente i P.O.S. presentati e veda se sono conformi ai nuovi rischi previsti dal D. Lgs. 81/2008. Se sono conformi non fa nulla, se non sono conformi fa una nuova richiesta all’impresa intimando l’aggiornamento e precisando dove è la non conformità alla valutazione dei rischi fatta con i nuovi criteri (ad esempio non è indicato chi è il preposto in una operazione con rischio elevato). Dà un termine di adempimento e ne dà notizia anche al R. L.
Sia in caso di conformità che di non conformità si applica comunque quanto già prima sottolineato a proposito della coscienza.


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Domanda n°29
Eventuali inosservanze delle norme sulla sicurezza da parte dell'impresa esecutrice dei lavori, nel caso in cui sia stato nominato il Responsabile dei lavori (coincidente, tra l'altro, col DD. LL), ma non con il Coordinatore per l'esecuzione perché legittimamente non previsto, le relative sanzioni a chi saranno comminate?

Risposta

Le sanzioni per violazioni delle norme di tutela della sicurezza e salute sono indirizzate solo ai Datori di Lavoro, Dirigenti e Preposti dell’impresa esecutrice in caso di cantieri con un’unica impresa.
Difatti, l’obbligo di osservanza delle misure generali di tutela è previsto anche in capo al committente e al Responsabile dei Lavori, all’articolo 90, comma 1, primo periodo. Però tale obbligo non è sanzionato dall’art. 157.

Articolo 90 - Obblighi del Committente o del Responsabile dei Lavori.
1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il Committente o il Responsabile dei Lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.
Articolo 157 - Sanzioni per i Committenti e i Responsabili dei Lavori.
1. Il Committente o il Responsabile dei Lavori sono puniti:
a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500,00 a 10.000,00 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;
b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.250,00 a 5.000,00 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera a);
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200,00 a 3.600,00 euro per la violazione dell’articolo 101, comma 1, primo periodo;
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 euro per la violazione dell’articolo 90, comma 9, lettera c).

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Domanda n°28
In merito alla formazione necessaria per i datori di lavoro che intendono svolgere direttamente il R.S.P.P., il corso può essere tenuto da qualsiasi tecnico iscritto all'albo professionale che quindi potrà rilasciare la relativa attestazione? Ogni quanti anni il datore di lavoro deve fare l'aggiornamento e con quante ore di lezione?

Risposta

Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1. Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il Datore di Lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO 2 dandone preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
2. Il Datore di Lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’accordo di cui al periodo precedente.
3. Il Datore di Lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1, è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Conclusione: allo stato attuale il DL che intende svolgere il ruolo di RSPP deve avere l’attestato di un corso di 16 ore con contenuti formativi di cui al DM 16/1/1997 ma che può essergli rilasciato anche dalla moglie.

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Domanda n°27
Vorrei sapere se le 40 ore di aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 da espletare nei 5 anni si svolgeranno 8 ore ogni anno, tipo la giornata del 18 Settembre, o si possono svolgere le rimanenti ore anche in 4 giornate consecutive?

Risposta

Il D. Lgs. 81/2008, tra le alcune ombre, ha molte luci. Una di esse, forse la più preziosa, è l'importanza che dà alla formazione intesa come processo educativo. L'aggiornamento è parte del processo e serve a coltivare la formazione avuta in modo razionale consentendo l'acquisizione di nuove tecniche o di nuovi modi di essere secondo il progredire della scienza, della tecnica, del pensiero.
Pertanto ai fini giuridici basta recuperare anche on line (la famigerata F.A.D.) al minor costo attestati per 40 ore complessive entro lo scadere del quinto anno. Ai fini formativi è naturale dilazionare l'aggiornamento e farlo diventare vero momento di crescita culturale e spirituale aderendo alle migliori occasioni formative che si presentano nei cinque anni.

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Domanda n°26
Per lavori di finitura interna di un appartamento inserito un una U.M.I. del P. di R. i cui lavori sono sospesi per mancanza di fondi e per il mancato accordo tra i condomini, il committente proprietario che vorrebbe riprendere i lavori, a proprie spese (per il completamento del proprio appartamento), a quali compiti è tenuto ad assolvere nell'ambito della sicurezza? Qual è la tipologia di cantiere “più corretta” tenendo conto che oltre all'impresa che si occuperà di lavori edili (tramezzi, intonaco, pavimenti e rivestimenti, ecc.) occorrerà anche l'impiantista idrico sanitario nonché quello elettrico? Io credo che siamo di fronte ad una tipologia di cantiere in cui occorre un po’ tutto; P.S.C., Coordinatore in esecuzione, ecc.
L'impiantista (non al servizio dell'unica impresa) che fattura il proprio lavoro è un lavoratore autonomo? Scatta dunque l'obbligo di cantiere con più di due imprese secondo il D. Lgs. 81/2008?

Risposta

Se i lavori di completamento dell'appartamento richiedono l'intervento di più imprese, il committente proprietario per completare i lavori può completare i lavori solo nominando un Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera. Sarà compito di tale Coordinatore valutare la necessità di un nuovo P.S.C. o l'utilizzo di stralcio di quello esistente. Se i lavori di completamento possono essere eseguiti da una sola impresa più lavoratori autonomi occorrerebbe conoscere con maggiore precisione i lavori da eseguire. Se infatti possiamo essere sicuri che iniziamo i lavori di completamento in un ambiente ove non ci sono rischi residui delle precedenti lavorazioni, non occorre la nomina del coordinatore in quanto si può ipotizzare ultimato il progetto precedente con un prodotto già usufruibile. Altrimenti occorre il Coordinatore. Per fare una scelta responsabile in questo senso però il committente dovrebbe servirsi, per cautelarsi, di un qualificato Responsabile dei Lavori.
Ovviamente questa risposta prescinde da eventuali problematiche non connesse alla tutela del lavoro, quali la effettiva possibilità giuridica di subentrare nei lavori da parte del nuovo committente.
In quanto alla domanda "L'impiantista (non al servizio dell'unica impresa) che fattura il proprio lavoro è un lavoratore autonomo?" La prima risposta sarebbe: ma perché qualche impiantista non fattura? Ma non sarebbe pertinente. Come al solito consiglio di non sovrapporre legislazioni differenti altrimenti le idee si confondono. Per definire cosa si intende per lavoratore autonomo non dobbiamo tenere conto della natura giuridica (cioè il tipo di iscrizione alla Camera di Commercio e simili) o alla tenuta fiscale. Dobbiamo fare riferimento solo al D. Lgs. 81/2008 che recita:
Articolo 89 - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione.
Pertanto se l'installatore entra solo è autonomo, se entra in compagnia di altro lavoratore è impresa. Se l'installatore entra da solo, ma si mette al servizio di una impresa in maniera subordinata è un'impresa subappaltatrice o un lavoratore dell’impresa.

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Domanda n°25
Sono Coordinatore in fase di esecuzione. Vorrei sapere come posso formulare la richiesta di aggiornamento del P.O.S. della ditta appaltatrice e quelli delle ditte subappaltatrici?

Risposta

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Domanda n°24
Entro fine luglio dovrò consegnare il P.S.C. e che entro questa data è ancora valido il precedente doc. dei rischi, giusto? Poiché per questo progetto dovranno attendersi i finanziamenti, il Coordinatore, qualora volesse ricontrollare il P.S.C., prima dell'inizio dei lavori e modificarlo, è possibile?

Risposta

Solitamente più si è scrupolosi e competenti più si è timorosi. Se molti tecnici fossero così molti infortuni si potrebbero evitare.
La scadenza di fine luglio, che peraltro sarà rinviata al 1 gennaio 2009, riguarda il D.V.R. e il P.O.S., mentre sostanzialmente non riguarda il P.S.C. in quanto i "nuovi" rischi devono essere dettagliati nel P.O.S.
La rivisitazione del P.S.C. è sempre possibile ed è anzi un dovere del Coordinatore per l'esecuzione (C.S.E.) ogni qual volta egli si accorge che è necessario. Il problema è però che se la modifica del P.S.C. è fatta dopo l'aggiudicazione e se tale modifica comporta nuovi oneri per l'impresa affidataria questa può richiedere una variazione dell'importo. Invece se la modifica è fatta prima del bando di gara e se tale modifica non comporta maggiori oneri per la sicurezza la stazione appaltante non avrà nessun motivo per non consentire la modifica del P.S.C.
In conclusione il P.S.C. può sempre essere modificato in corso d'opera dal C.S.E. e, tranne casi eccezionali di significative variazioni degli oneri per l'impresa, tale modifica deve essere accettata dall'impresa. Può essere modificato dal C.S.P. prima del bando se la stazione appaltante è disponibile.


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Domanda n°23
In un cantiere l'impresa ha montato il ponteggio lato strada senza la mantovana, oltretutto prevista nella redazione del Pimus, mettendo invece una rete su tutto il ponteggio stesso. E' sufficiente tale rete per la caduta di materiali dall'alto o c'è un altro sistema per evitare lo smontaggio del ponteggio per l'inserimento della mantovana?

Risposta

La rete non è sufficiente. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

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Domanda n°22
Svolgo la funzione di C.S.E. su un cantiere iniziato il 18/07/2008. In una visita ispettiva mi è stata contestata la seguente violazione (art.92, c.1 lett. A D. Lgs. 81/08) "utilizzo di energia elettrica in assenza di regolare impianto” (art.267 del D.P.R. 547/55) impresa appaltatrice. Durante il controllo nessun lavoratore utilizzava apparecchi elettrici.

Risposta

Art. 267 del D.P.R. 547/55 - Requisiti generali degli impianti elettrici.
Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro esercizio.
Non capisco se nella contravvenzione siano stati veramente citati una legge vigente ed una legge (D.P.R. 547) abolita dalla stessa legge.
Comunque questo è irrilevante. Un C.S.E. che consente l'installazione (anche se solo per negligenza) di un impianto elettrico non regolare deve essere sanzionato. Fortunatamente nessun lavoratore utilizzava apparecchi elettrici.

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Domanda n°21
In una visita ispettiva mi è stata contestata la seguente violazione (art.92, c.1l lett. A D. Lgs. 81/08) "occupazione di un lavoratore in assenza di visita medica preventiva" assunto la stessa data della visita ispettiva da un prestatore di mano d'opera (subapp. con importo inferiore all’appalto e quindi senza obbligo di autorizzaz., arrivato sul cantiere poco prima della visita ispettiva e senza comunicazione al C.S.E.).

Risposta

Le delucidazioni in questi casi devono essere richieste per via gerarchica alla struttura ispettiva che ha elevato la contravvenzione.
Noi possiamo fare solo delle ipotesi.
Articolo 92 - Obblighi del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
1. Durante la realizzazione dell'opera, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
Articolo 41 del D.Lgs. n. 81/2008
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato ……
Quale il nesso tra i due articoli? Secondo me nessuno, in quanto non è ipotizzabile che il C.S.E. controlli singolarmente per ogni lavoratore la regolarità assicurativa e prevenzionistica. Pretendere questo in un cantiere maggiore di 200 u/g sarebbe follia pura.
Grave invece l'affermazione “arrivato sul cantiere poco prima della visita ispettiva e senza comunicazione al C.S.E.". Significa che in quel cantiere il C.S.E. non ha autorità perché non coordina e deve essere sanzionato. La faccenda del subappalto è irrilevante.

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Domanda n°20
Se inizio un cantiere e l'impresa non ha provveduto al montaggio del quadro elettrico di cantiere e successive comunicazioni e verifiche inerenti tale adempimento, quali sono le sanzioni in cui ricorre il Coordinatore in fase di esecuzione?

Risposta

Il mancato montaggio del quadro elettrico non comporta sanzioni o colpe per il C.S.E. se tale quadro non contribuisce alla sicurezza del cantiere (esempio alimentazione luci o luci di emergenza). In generale il ritardo di una fase o parte di fase di lavoro può piuttosto interessare il Direttore dei Lavori ma non il C.S.E. se tale ritardo non costituisce una criticità ai fini della sicurezza del cantiere. Cosa diversa invece è il montaggio del quadro elettrico non a norma dal punto di vista normativo. In questo caso il C.S.E. può essere sanzionato per mancanza di coordinamento se non riesce a dimostrare all'Organo di Vigilanza che la mancanza rilevata (omessa dichiarazione di conformità, omessa denuncia all’I.S.P.E.S.L.) è avvenuta nonostante l'attività di coordinamento. In caso poi che con tale mancanza (e non necessariamente per) avvenga un infortunio elettrico grave o mortale, la responsabilità del C.S.E. sarà decisa prima dal Procuratore della Repubblica e poi eventualmente da un Tribunale della Repubblica.


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Domanda n°19
A che titolo i Carabinieri possono accedere all’interno di un cantiere edile?

Risposta

La domanda non deve meravigliare. In settimana, in una udienza penale, mi sono sentito contestare da un Avvocato della vittima di avere controfirmato un verbale collegiale con i Carabinieri senza controllare se la documentazione che essi dicevano che mancava (ad esempio iscrizione alla Camera di Commercio) effettivamente mancasse. In pratica un Avvocato, e il Giudice e il Procuratore che non hanno contestato tale osservazione, ritiene che un tecnico possa e debba controllare un incaricato di pubblica sicurezza. Viceversa chiaramente i Carabinieri, prima di firmare il verbale collegiale, avrebbero dovuto controllare se la documentazione di collaudo dell'impianto elettrico che io dicevo che mancava, effettivamente mancava. Evidentemente, se in aula giudiziaria ciò succede, quid plura disputo?
La Costituzione italiana difende il cittadino dal pericolo della dittatura (dalla polizia repressiva) e dalla delinquenza (per mezzo della polizia di sicurezza). Purtroppo, come nel recente caso delle impronte digitali, un provvedimento di polizia, a volte per motivi di parte, viene favorito o osteggiato a seconda se ritenuto di una specie o di un'altra.
Chi ha fiducia nei Carabinieri (come me) li farebbe entrare anche nella camera da letto. Chi li teme come espressione di un potere che cerca di fregarti ad ogni modo li evita accuratamente. (In effetti una volta i Carabinieri che fermavano un'automobile per controlli sembravano più una polizia repressiva che di sicurezza: fortunatamente mi sembra che quel tipo di comportamento sia ormai scomparso).
Tanto premesso, come si suole dire, torniamo al dunque.
Un cantiere in tanto è autorizzato a lavorare in quanto si è impegnato esplicitamente o implicitamente a rispettare tutte le migliaia di leggi che in Italia regolano il lavoro, le attività imprenditoriali, la pausa caffè, il buongiorno e il buonasera. Tali leggi devono essere controllate dalla Polizia di Sicurezza e, in caso emerga un reato penale, difese dalla Polizia Giudiziaria.
Egregio collega, come vedi qui sotto i Carabinieri sono sia Polizia di Sicurezza che Polizia Giudiziaria. Anzi consiglio, quando arrivano i Carabinieri sul luogo di lavoro cerca di capire se sono i super specializzati (N.O.E., N.A.S., Carabinieri del Lavoro) o i "generici". Perché comunque i Carabinieri sono bravi ma i super specializzati sono anche più bravi di noi tecnici perché meno presuntuosi di noi (naturalmente non si può generalizzare).

Compiti istituzionali Carabinieri.
In ragione della sua peculiare connotazione di Forza militare di polizia a competenza generale, all'Arma dei Carabinieri sono affidati i seguenti compiti:
a. militari (art.1, co.2 L. 78/2000):
concorso alla difesa della Patria e alla salvaguardia delle libere istituzioni e del bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità;
partecipazione:
alle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione d'impiego delle Forze Armate stabilita dal Capo di Stato Maggiore della Difesa;
ad operazioni di polizia militare all'estero e, sulla base di accordi e mandati internazionali, concorso alla ricostituzione dei corpi di polizia locali nelle aree di presenza delle Forze Armate in missioni di supporto alla pace;
esercizio esclusivo delle funzioni di polizia militare e sicurezza per le Forze Armate;
esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria militare alle dipendenze degli organi della giustizia militare;
sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, ivi compresa quella degli uffici degli addetti militari all'estero;
assistenza ai comandi ed alle unità militari impegnati in attività istituzionali nel territorio nazionale;
concorso al servizio di mobilitazione;
b. di polizia (art.3, co.2 e 3 D.Lgs. 297/2000):
esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e di sicurezza pubblica;
quale struttura operativa nazionale di protezione civile, assicurazione della continuità del servizio d'istituto nelle aree colpite dalle pubbliche calamità, concorrendo a prestare soccorso alle popolazioni interessate agli eventi calamitosi.
I seguenti reparti dell'Arma sono costituiti nell'ambito dei Dicasteri a fianco di ciascuno indicati e dipendono funzionalmente dai titolari degli stessi:
Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, per la prevenzione e repressione dei reati attinenti la tutela della salute pubblica (Ministero della Salute)
Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente, per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'assetto ambientale (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);
Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, per la prevenzione e repressione dei reati connessi alla detenzione, commercio e trafugamento di beni e materiali d'interesse artistico, storico ed archeologico (Ministero per i Beni e le Attività Culturali);
Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, per la verifica dell'applicazione delle normative in materia di collocamento, lavoro, previdenza ed assistenza sociale (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);
Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, per il controllo, la prevenzione e repressione delle frodi nel settore agroalimentare e ai danni dell'Unione Europea (Ministero delle Politiche agricole e forestali);
Comando Carabinieri presso il Ministero Affari Esteri, per la tutela delle sedi delle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, la prevenzione e la repressione delle violazioni alle leggi speciali sull'emigrazione (Ministero degli Affari Esteri).

In tale contesto, la legge attribuisce la qualifica di:
ufficiale di polizia giudiziaria agli Ufficiali, esclusi i Generali, agli Ispettori, ai Sovrintendenti ed agli Appuntati Comandanti interinali di Stazione;
agente di polizia giudiziaria agli Appuntati ed ai Carabinieri;
ufficiale di pubblica sicurezza agli Ufficiali e ai Marescialli Aiutanti sostituti di pubblica sicurezza quando sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti;
agente di pubblica sicurezza agli Ispettori, ai Sovrintendenti, agli Appuntati ed ai Carabinieri.
Nell'ordinamento amministrativo italiano, secondo l'art. 1 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), l'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni (e, ora, anche delle regioni), nonché delle ordinanze delle autorità; presta soccorso nel caso di pubblici e privati infortuni
Invece la Polizia giudiziaria ha natura e finalità repressive anziché preventive, dal momento che interviene quando si è già verificata una violazione della legge penale che l'attività di Polizia di sicurezza non ha potuto evitare.

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Domanda n°18
Nel nuovo testo unico non riesco a trovare le disposizioni dell'art. 96-bis, ex D. Lgs.626/94.
Sono ancora valide?

Risposta

L'art. 96-bis fu introdotto dal D. Lgs. 242/96 e stabilì che per i primi tre mesi di attività si poteva fare a meno del D.V.R. (ma non certo della valutazione del rischio!). Pertanto tra il '94, anno della 626, e il '96, anno della 626 bis, eravamo nella stessa situazione di adesso, in quanto neanche io sono riuscito a trovare ancora nel nuovo testo quale data deve avere la data certa del D.V.R. Però le ricerche continuano............


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Domanda n°17
Se in un cantiere non ricorrono le condizioni per la nomina del Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione (anche a lavori iniziati) l'impresa deve presentare al R. L. oltre al P.O.S. anche il P.S.S.?

Risposta

Il P.S.S. - Piano Sostitutivo di Sicurezza - Legislazione di riferimento art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i. (Merloni ter).
Definizione.
Piano che si attiene alle scelte autonome dell'appaltatore (impresa esecutrice) e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento, quando questo non sia previsto dal D. Lgs. 494/96 s.m.i. (D. Lgs. 81/2008).
Chi lo predispone.
Viene predisposto dall'impresa esecutrice dei lavori (appaltatore) e dalle eventuali imprese di subappalto e/o di fornitura (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Quando si predispone.
Viene predisposto entro trenta giorni dall'aggiudicazione dei lavori, e comunque prima della consegna degli stessi e/o l'inizio dei lavori stessi (art. 131 D. Lgs. 163/06 s.m.i.).
Chi lo aggiorna.
L'aggiornamento è demandato all'impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori.
Articolo 50 - Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
Come si vede, l'art. 50 comma 1 parla genericamente di documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi senza fare riferimento all'art. 28 cui afferiscono solo il D.V.R. e il P.O.S. e non il P.S.S.
Pertanto non c'è dubbio che il R.L.S. abbia diritto a ricevere il P.S.S., anche se non esplicitamente indicato nel comma 4 dello stesso art. 50.

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Domanda n°16
...ciò vuol dire che dal momento in cui l'impresa esecutrice dei lavori, che ha redatto apposito P.O.S. e che ha eseguito i lavori termina di lavorare su tale cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione ha terminato il suo incarico, indipendentemente dal fatto che il committente chiamerà altre imprese, anche dopo molto tempo, per eseguire i lavori di rifinitura interni tipo pavimenti, ed altre rifiniture! In sostanza il Coordinatore termina quando termina il suo lavoro quando termina l'impresa esecutrice?

Risposta

No, il P.O.S. non c'entra. Occorre fare riferimento al progetto e al P.S.C. Anche se i lavori sono sospesi per anni il Coordinatore resta responsabile del cantiere fino alla chiusura definitiva del cantiere o fino alle dimissioni.

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Domanda n°15
Sono Coordinatore in fase di esecuzione per dei lavori di costruzione di un’abitazione. I lavori sono quasi completamente terminati, mancano poche rifiniture interne. Anche alla luce del nuovo D. Lgs. 81/08 quando il mio incarico si può ritenere concluso e quindi quando terminano le mie responsabilità? Se tali lavori restano in sospeso per mesi o addirittura anni posso io rimanere responsabile come Coordinatore, magari per anni?

Risposta

L'incarico termina quando il P.S.C. è stato attuato, cioè quando il progetto dell'opera è stato implementato, cioè quando l'ultima impresa ha smantellato il cantiere. In alternativa, in caso di sospensione lavori, occorre dare dimissioni dall'incarico motivandole.

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Domanda n°14
In un cantiere in cui è prevista una sola impresa, un’entità presunta inferiore ai 200 U/G e in cui non sussistono lavori che comportano particolari rischi elencati all’allegato II della 494/96, il committente o resp. dei lavori può non incaricare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione. Il committente è comunque obbligato a incaricare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione? Se si, il C.S.E. dovrà redigere lui il P.S.C.?

Risposta

Per cantieri che iniziano e terminano con una sola unica stessa impresa che non si avvale di subappalto, non occorre il Coordinatore qualunque sia la durata, l'entità e il tipo di lavori.

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Domanda n°13
Dovendo redigere un Piano di Sicurezza oggi 02/07/2008 devo attenermi al nuovo testo unico o posso utilizzare la 494?

Risposta

Se per Piano di Sicurezza si intende il P.S.C. la risposta è sì, se per Piano di Sicurezza si intende il P.O.S. la risposta è sì.
Ormai non esiste più la 494.

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Domanda n°12
Come è cambiato l'iter formativo per R.S.P.P. con il D. Lgs. 81/2008? Occorre sempre seguire i moduli A-B-C?

Risposta

Resta l'obbligo per tutti di seguire il modulo C. Invece coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S. O. alla G. U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S. O. alla G. U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S. O. alla G. U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo.
In particolare quindi tutti gli Ingegneri laureati triennali sono esonerati dai moduli A e B. Gli Ingegneri con laurea specialistica o vecchio ordinamento sono esonerati se esiste una laurea magistrale corrispondente alla loro laurea che preveda una laurea triennale propedeutica.

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Domanda n°11
Come bisogna regolarsi in merito all'ex art.10, c.4 del D. Lgs. 494/96? Se l'amministrazione comunale ha nominato un proprio dipendente con idonei requisiti di Coord. prima dell'approvazione del D. Lgs. 81/2008, può procedere senza problemi? Dopo l'approvazione del D. Lgs. 81/2008 come dovrebbe regolarsi visto che il l’art.10, c.4, è magicamente sparito? Le faccio i complimenti x la chiarezza ed i contenuti dei corsi esaustivi ed interessanti.

Risposta

I requisiti professionali del Coordinatore sono quelli stabiliti nell'art. 98 del D. Lgs. 81/2008. La legge penale non può avere effetti retroattivi, quindi le leggi o regole previgenti continuano a valere fino all'esaurimento del fatto che le ha attivate. Quindi per i cantieri già aperti alla data del 30 aprile 2008 il problema non sussiste. Per quelli successivi occorre che il Coordinatore, anche se dipendente comunale, abbia fatto il corso tranne che non abbia la laurea LM-26, o un corso universitario equipollente all'allegato XIV o sia della D.P.L. o A.S.L. addetto al controllo cantieri per cinque anni.
Commento.
Non c'è dubbio che l'art. 98, rigorosamente interpretato, elimina non solo i dipendenti comunali ma anche tutti i Coordinatori al 30/04/2008 essendo gli stessi senza il nuovo corso. Pertanto una interpretazione giuridica potrebbe anche stabilire che "è fatto salvo il pregresso" e quindi sono abilitati tutti quelli che prima avevano il diritto di farlo. Ma tale interpretazione, peraltro razionale, non è nelle mie possibilità.

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Domanda n°10
Il Direttore dei Lavori per fare il Responsabile dei Lavori deve avere fatto il corso da Coordinatore, oppure no?

Risposta

Secondo il D. Lgs. 81/2008 no, però dovendo sorvegliare il Coordinatore e verificare il P.S.C. sarebbe utile che lo facesse.

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori.
2. La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione, non esonera il Responsabile dei Lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c).

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Domanda n°9
Nel cantiere in oggetto era previsto anche il P.S.C. ed il coordinamento in fase di esecuzione, inoltre il Responsabile dei Lavori era il committente. Adesso deve nominare il D. L., oppure no?

Risposta

Se il Responsabile dei Lavori esiste ed il cantiere inizia adesso, il R. L. deve essere il D. L. Si segnala comunque che secondo una interpretazione corrente il R. L. ora deve sempre esistere. Cioè, invece di un incarico opzionale sarebbe un incarico ex lege. Si spera in un chiarimento da parte del Ministero.
Non essendo il cantiere ancora aperto, si pone per il Coordinatore il problema di aggiornare il P.S.C. con l'idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi secondo l'allegato XVII, in quanto tale verifica non è stata eseguita prima non essendo prevista nella "vecchia" 494 nei termini attuali. Invece di aggiornare il P.S.C. il Coordinatore può imporre tali elementi nel P.O.S. mediante una prima riunione di coordinamento. Essendo i lavori già appaltati eventuali carenze dovrebbero servire solo come indice di criticità del cantiere non essendo ipotizzabile una rottura di contratto.


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Domanda n°8
Devo iniziare dei lavori a distanza di un anno dalla notifica preliminare, la devo rifare? Se si, la devo fare ai sensi del nuovo testo unico?

Risposta

La notifica preliminare ex art. 11 D. Lgs. 494/96 ed attualmente art. 99 D. Lgs. 81/2008 deve essere inviata prima dell'inizio dei lavori (ed è stato fatto) nonché in caso di aggiornamenti. Se non ci sono stati aggiornamenti non deve essere ripetuta. Se ci sono state variazioni occorre aggiornare la notifica. Il modello da usare è quello nuovo (allegato XII) che a me sembra uguale al precedente tranne che per qualche codice fiscale.
In realtà il problema mi pare più complesso se nel cantiere è previsto il P.S.C. Ma a questo il cortese visitatore del sito non fa cenno.


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Domanda n°7 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)
Per quanto riguarda i genitori che accompagnano i figli a scuola e che prendono parte alle riunioni con i docenti, si rende necessaria una specifica formazione sui rischi presenti nella scuola o non è necessaria?

Risposta

Il D. Lgs. 626/94 obbliga il Dirigente Scolastico - D. L. a formare i lavoratori (docenti, amministrativi, personale A.T.A.) e gli equiparati. Sono equiparati gli allievi degli Istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. Pertanto, non c'è alcun obbligo di formazione per i genitori degli studenti. Deve però essere interdetto loro l'accesso nei luoghi a rischio specifico, quali i laboratori, se non accompagnati da un “vigilante” (lavoratore appositamente formato).

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Domanda n°6 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

In merito alla formazione per Datori di Lavoro (D.M. Gennaio 1997), per un minimo di 16 ore: i Datori di Lavoro sono tenuti a seguire dei corsi di aggiornamento? (es: per chi ha un attestato datato 2000, oppure 1996).

Risposta

Allo stato attuale i Datori di Lavoro che hanno frequentato il corso di 16 ore secondo il Decreto 16 gennaio 1997 (G. U. n°27 del 03/02/1997 - Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei Rappresentanti per la Sicurezza e dei Datori di Lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) non hanno alcun obbligo di corsi di formazione di aggiornamento.
E' utile però ricordare che a norma dell'art. 95 D. Lgs. 626/94: “in sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso di formazione di cui al comma 2 dell’art. 10”. E il Ministero del Lavoro, con Circolare 19 novembre 1996, n. 154/96 - Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal Decreto Legislativo 10 marzo 1996, n. 242 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 04/12/1996) stabilì che l'esonero dalla frequenza del corso di formazione contestualmente previsto non può che essere permanente.
Quindi possono esserci addirittura Datori di Lavoro che legittimamente svolgono funzioni da R.S.P.P. nella propria azienda senza alcun corso di formazione e senza alcun obbligo di aggiornamento.
Risulta da notizie web che in data 04/04/2006 è stata presentata un’istanza-denuncia alla Corte di Giustizia Europea nei confronti del nostro paese per risolvere la disparità sui requisiti del Datore di Lavoro, che svolge in proprio il ruolo di R.S.P.P. nei confronti degli R.S.P.P. non datori di lavoro.

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Domanda n°5 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Posto che è necessario valutare il rischio derivante dall'esposizione al rumore, quando ciò è possibile senza ricorrere ad una perizia fonometrica?

Risposta

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il Datore di Lavoro valuta il rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di
cui è responsabile;
Se, a seguito di tale valutazione può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione (valori inferiori di azione ( rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB (C) riferito a 20 (micro)Pa) possono essere superati, il Datore di Lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti.
(G. U. 124 del 30 Maggio 2006 D. Lgs. 10 aprile 2006, n.195 - Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - rumore).
Pertanto la misurazione fonometrica è obbligatoria solo se una valutazione preliminare fa ritenere che siano stati superati gli 80 dB(A) su otto ore o il valore di picco di 135 dB (C). Tale valutazione deve essere fatta in “scienza, coscienza e prudenza” in quanto una eventuale ispezione dell'Organo di Vigilanza che rilevasse, con il fonometro, il superamento di tali valori e quindi l'omessa misurazione fonometrica avrebbe conseguenze penalmente rilevanti. A tale scopo vediamo direttamente le nuove sanzioni.
Con la pubblicazione del nuovo Decreto Legislativo licenziato dal Governo il 01/04/2008 la normativa si modifica così:
Articolo 181 Valutazione dei rischi.
Comma 2: La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Articolo 190 Valutazione del rischio.
Comma 1: Nell'ambito di quanto previsto dall’articolo 181, il Datore di Lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;
Comma 2: Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il Datore di Lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.
valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e p peak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μPa).
Comma 3: I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.
Nella valutazione del rischio e determinazione della necessità di misurazioni fonometriche si deve esprimere personale qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.
Resta quindi confermato che le rilevazioni fonometriche si rendono necessarie solo a seguito di una valutazione preliminare che faccia ipotizzare il superamento dei valori inferiori di azione, che restano quelli attualmente imposti. Un eventuale errore, sia della necessità di misurazioni fonometriche, sia nell’esecuzione delle misurazioni fonometriche, avranno conseguenze rilevanti per il Datore di Lavoro e il Dirigente (non per il R.S.P.P.):
Il Datore di Lavoro è punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 4.000,00 a 12.000,00 euro per la violazione dagli articoli 181, comma 2 e 190, comma 1.
Il Datore di Lavoro e il Dirigente sono puniti con arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000,00 a 4.000,00 euro per la violazione dell’articolo 190, commi 2 e 3.

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Domanda n°4 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)
Se all'interno di un'azienda sono presenti oltre ai suoi dipendenti anche lavoratori di un'impresa in appalto, per quali lavoratori è previsto l'obbligo di esporre il tesserino?
Devono esporlo solamente i dipendenti dell'impresa in appalto o tutti i lavoratori?

Risposta

L'articolo 18 del nuovo Testo Unico sulla sicurezza impone al Datore di Lavoro, al comma 1 lettera u, di munire i propri lavoratori dipendenti di tessera di riconoscimento nell'ambito dello svolgimento delle attività in regime di appalto e di subappalto. Pertanto l'obbligo di esposizione dl tesserino riguarda solo i dipendenti dell'impresa in appalto e non i lavoratori del committente.

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Domanda n°3 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Una ditta ha tre sedi operative (negozi) ed in ognuna lavora una persona. Il Datore di Lavoro è R.S.P.P., Addetto all'antincendio e al Pronto Soccorso, ma non è mai presente sui luoghi di lavoro. E' necessario che anche ai tre lavoratori venga impartita la formazione per Addetti all'antincendio e Pronto Soccorso?

Risposta

Addetti antincendio: l'art. 46 del D. Lgs. 09/04/2008 n°41 dispone idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori. Nel negozio esiste un impianto automatico di spegnimento incendi? Probabilmente no, ci sarà però senz'altro almeno un estintore. Chi è che dovrà usare probabilmente l'estintore in caso di emergenza? Il lavoratore che cura il negozio. E' quindi consequenziale che anche tale lavoratore faccia il corso per prevenire ed estinguere sul nascere l'incendio. D'altra parte è un interesse patrimoniale del Datore di Lavoro ridurre la probabilità che il suo negozio vada in fumo. Inoltre, ricordo che l'art. 43 del D. Lgs. 09/04/2008 n°41 prevede anche che il Datore di Lavoro adotta i provvedimenti necessari affinché è il lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza e per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
Addetti Primo Soccorso: l'art. 45 del D. Lgs. 09/04/2008 n°41 dispone che il Datore di Lavoro prende i provvedimenti necessari in materia di Primo Soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro. E' chiaro che il lavoratore, solo in negozio, in caso di malore e/o di infortunio difficilmente potrà prestare soccorso a se stesso anche avendo fatto un corso di primo soccorso. Ma, facendo un corso di primo soccorso, potrà valutare meglio in alcuni tipi di infortunio come auto curarsi e, sopratutto, potrà prendersi cura dei clienti che si potrebbero sentire male o infortunarsi in negozio. A tale proposito giova ricordare che una recente sentenza ha ribadito che le norme di prevenzione infortuni devono tutelare non solo i lavoratori ma anche tutti coloro che si trovano sul posto di lavoro, anche se non sono lavoratori.
Conclusione: ritengo necessario che nel caso posto, ogni lavoratore sia formato come Addetto antincendio e Primo Soccorso. Inoltre ogni lavoratore deve avere anche una formazione integrativa per gestire i tipi di emergenza possibili diversi dall'incendio e dal malore o infortunio (esempio: terremoto, inondazione, rapina, ecc.).


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Domanda n°2 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)


Qualora il numero di uomini giorno è inferiore a 200 e nelle lavorazioni concorrono un impresa edile e un impiantista, che da contratto non operano contemporaneamente, in tal caso è necessario redigere il P.C.S e relativa nomina del Coordinatore per l'esecuzione?

Risposta

Se per “impiantista” si intende un singolo lavoratore autonomo senza dipendenti non occorre il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione né il P.S.C. (art. 90, comma 3 D. Lgs. 81/2008). La circostanza della non contemporaneità dei lavori è ininfluente.
Essendo il numero di uomini giorno inferiore a 200, la notifica non occorre se non occorre il Coordinatore (art. 99, comma 1, D. Lgs. 81/2008).

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Domanda n°1 (antecedente al D. Lgs. 81/2008)

Per una D.I.A. il Comune mi chiede di allegare secondo l'art. 90 T. U. la seguente documentazione, oltre al D.U.R.C. ed al certificato C.C.I.A.A., anche: dich. prev. del Progett. circa l'obbligo del P.S.C., dich. dell'imp. relat. al contr. colletivo., dich. dell'imp. circa l'organico med. annuo distinto per qualifica, autocert. dell'imp. sul possesso dei requisiti previsti dall'alleg. XVII; Al Comune a cosa serve tutta questa documentazione?

Risposta

Nella pagina di questo sito dedicata ai cantieri può vedere e scaricare una tabella riepilogativa e consultare gli adempimenti necessari per i cantieri con D.I.A.
Cosa serva al Comune tutta questa documentazione, bisogna chiederlo al legislatore che con il T.U. propone un fantasioso giro di carta invece di implementare un rigoroso sistema di controlli sui cantieri.
E' inutile sottolineare che l'art. 90 T. U. citato è severamente sanzionato e quindi occorrerebbe ringraziare l'impiegato del Comune che, sottolineando la necessità della documentazione, si è dimostrato più aggiornato del committente e del Responsabile dei Lavori.

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